Sentenza n. 3589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00165/2026, resa tra le parti, RICORSO ELETTORALE EX ART. 129 C.P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Molise che aveva accolto il ricorso contro la ricusazione di una lista elettorale per tardiva presentazione
Esito
Favorevole al resistente (liste elettorali escluse)
Prevale il privato
La controversia
L'appello contestava la sentenza del TAR Molise sotto due profili. In primo luogo, si deduceva la violazione dell'art. 129, comma 3, c.p.a., poiché il ricorso introduttivo non sarebbe stato notificato presso la sede fisica della Commissione elettorale competente. In secondo luogo, si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 32 e 33 d.P.R. n. 570/1960, sostenendo la tardività della presentazione della lista esclusa. La controversia riguardava la ricusazione della lista "Montenero Dignitosa", presentata con un ritardo di dodici minuti rispetto alla scadenza delle ore 12:00 del 25 aprile 2026. I presentatori risultavano già presenti nella Casa comunale alla scadenza del termine; la documentazione era all'interno dell'edificio, le porte erano state chiuse alle ore 12:00 e il ritardo era stato collegato a disfunzioni organizzative, alla contemporanea presentazione di tre liste e alle indicazioni del segretario comunale circa la possibilità di completare la procedura per chi si trovasse già all'interno. L'appellante contestava inoltre la rilevanza di tali circostanze ai fini dell'ammissione della lista.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la notificazione del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché agli indirizzi PEC del Comune, del Ministero dell'Interno e della Prefettura, avesse comunque raggiunto lo scopo, poiché la difesa erariale si era costituita ed era stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa delle articolazioni amministrative interessate. La notificazione risultava inoltre effettuata sia presso la sede fisica del Comune sia nei confronti delle amministrazioni statali, sicché l'ufficio autore dell'atto era stato utilmente evocato in giudizio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha applicato l'orientamento secondo cui, nel bilanciamento tra il rigore del termine per la presentazione delle liste e il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, un lieve ritardo non comporta l'esclusione quando ricorrano cumulativamente la presenza dei presentatori nella sede comunale alla scadenza, la lievità dello scostamento e l'esistenza di ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati. Nel caso concreto, il ritardo di dodici minuti era lieve; i delegati erano già all'interno della Casa comunale alle ore 12:00; le difficoltà operative, la contemporanea presentazione di più liste, le indicazioni del segretario e l'inefficienza dell'organizzazione amministrativa avevano ostacolato il tempestivo perfezionamento della presentazione. Non risultava inoltre contestata l'incompletezza della documentazione, che doveva ritenersi già presente nell'edificio alla chiusura delle porte. La ricusazione era quindi illegittima perché fondata esclusivamente sul ritardo, non imputabile a negligenza dei presentatori. Spese del giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 129, comma 3, c.p.a.
La notificazione del ricorso elettorale è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio; l'eventuale irregolarità non determina conseguenze invalidanti quando la notificazione abbia raggiunto lo scopo e abbia consentito all'amministrazione di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
art. 28 d.P.R. n. 570/1960
per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali dall’art. 28 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora: i presentatori si trovino nella sede comunale all'orario previsto; la documentazione sia completa; e lo scostamento dell’orario sia minimo
Il termine per la presentazione delle liste conserva carattere rigoroso, ma un ritardo minimo può essere tollerato, in presenza delle condizioni indicate, per assicurare il favor partecipationis e la massima partecipazione alla competizione elettorale.
art. 32 d.P.R. n. 570/1960
Richiamato insieme agli artt. 28 e 33 in relazione alla disciplina della presentazione e dell'ammissione delle liste elettorali.
art. 33 d.P.R. n. 570/1960
Richiamato insieme agli artt. 28 e 32 in relazione alla disciplina della presentazione e dell'ammissione delle liste elettorali.
art. 2697 c.c.
La non imputabilità del lieve ritardo è stata valutata alla luce dei canoni generali sull'onere della prova, considerando gli elementi documentali e testimoniali relativi alla presenza dei presentatori e alle disfunzioni organizzative.
Massime di principio
- Nel rito elettorale, l'irregolarità della notificazione del ricorso non determina l'invalidità del giudizio quando, attraverso la notificazione all'Avvocatura dello Stato e alle amministrazioni interessate, il ricorso abbia raggiunto il proprio scopo e l'amministrazione sia stata concretamente posta in condizione di esercitare il diritto di difesa.
- La notificazione del ricorso elettorale può ritenersi utilmente effettuata quando siano stati evocati in giudizio sia l'ufficio o l'ente cui l'atto è riferibile sia le amministrazioni statali coinvolte, purché il contraddittorio sia stato effettivamente instaurato e non risultino lesioni sostanziali del diritto di difesa.
- Il termine orario per la presentazione delle liste elettorali, pur avendo carattere rigoroso, non comporta necessariamente l'esclusione della lista in caso di lieve ritardo quando i presentatori si trovino già nella sede comunale alla scadenza, la documentazione sia completa e il ritardo dipenda da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati.
- La presenza dei presentatori all'interno della sede comunale alla scadenza del termine, unita alla chiusura degli accessi e alla disponibilità della documentazione nell'edificio, costituisce elemento rilevante per escludere che il lieve ritardo nel perfezionamento della presentazione sia imputabile a negligenza dei presentatori.
- Nel procedimento elettorale, il principio del favor partecipationis impone di bilanciare il rigore delle formalità e dei termini con l'esigenza di massima partecipazione alla competizione, sicché l'esclusione è illegittima quando il ritardo minimo sia riconducibile, in concreto, a disfunzioni organizzative dell'amministrazione e non a una condotta negligente degli interessati.
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