Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4312/2026 - Roma, Sezione 3T

OTTEMPERANZA (ESECUZIONE) IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 2/2024, R.G. 4186/2022, PUBBLICATA IN DATA 04.01.2024 DAL TRIBUNALE DI VELLETRI (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. TOZZI, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202506384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 2/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza esecutiva n. 2/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, pubblicata il 4 gennaio 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero e gli uffici scolastici, pur costituiti in giudizio, non hanno fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della pronuncia. Il giudizio riguardava esclusivamente l'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza possibilità di procedere a nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo all'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e si limita a verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere nuovi accertamenti di merito. Considerato che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione del titolo, il TAR ha condannato il Ministero a darvi esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione e di superare l'eventuale dissenso di altre amministrazioni entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 700 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario e fonda l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al giudicato.
  • L'ottemperanza a una sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare l'adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l'intervento sostitutivo e attribuendogli, ove necessario, il potere di superare il dissenso di altre amministrazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.