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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13244/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per plurimi furti e per il reato contestato al capo 7 (furto con violazione aggravata) sostenendo principalmente: 1) errata qualificazione del fatto ex art. 624-bis c.p., perché il furto era commesso in una sala giochi (esercizio commerciale) e non in luogo di privata dimora e i locali/cortile attraversati non erano pertinenze essendo di proprietà diversa; 2) mancato e/o insufficiente riconoscimento delle attenuanti generiche (con dedotta confusione tra primo e secondo grado); 3) applicazione della recidiva senza adeguata valutazione sostanziale (solo verifica numerica); 4) insufficiente collegamento probatorio tra l'imputato e i fatti contestati, in particolare critica dell'uso di agganci a celle telefoniche e delle intercettazioni quale prova decisiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. In particolare: 1) ha ritenuto fondati i motivi che contestavano la qualificazione del fatto al capo 7, affermando che la sala giochi è esercizio commerciale e non luogo di privata dimora e che mancava il requisito soggettivo della pertinenzialità tra i beni attraversati e la sala giochi; di conseguenza il fatto è stato riqualificato nel delitto di furto (artt. 624, 625, comma 1, n.2 e n.5 c.p.). La sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e si è disposta la restituzione ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena. 2) Sono state respinte o dichiarate manifestamente infondate le censure connesse alla recidiva per eccesso formale (la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente). 3) Alcune censure (in particolare relative alle attenuanti generiche) sono risultate assorbite dall'accoglimento della riqualificazione, per cui il giudice del rinvio dovrà rivalutare complessivamente il trattamento sanzionatorio e l'eventuale riconoscimento delle attenuanti. 4) È stato inoltre disposto che, con riferimento ai reati divenuti procedibili a querela a seguito del d.lgs. n.150/2022, il giudice del rinvio verificherà la sussistenza della condizione di procedibilità secondo le disposizioni transitorie (art.85 d.lgs. n.150/2022). Alcuni motivi, invece, sono stati ritenuti inammissibili per genericità o manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma sul furto in abitazione (o con violazione aggravata) è stata considerata non applicabile alla sala giochi: la Cassazione ha concluso che la sala giochi è esercizio commerciale e non luogo di privata dimora, quindi non ricorrono i presupposti dell'art.624-bis.

  • art. 624 e art. 625, comma 1, n. 2 e n. 5 cod. pen.

    Dopo la riqualificazione il fatto è stato inquadrato come furto pluriaggravato con richiamo agli artt.624 e 625 c.p. (aggravanti rilevanti indicate alle n.2 e n.5 del comma 1).

  • art. 587, comma 1 cod. proc. pen.

    Applicato il principio di estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da più concorrenti nel reato: la riqualificazione favorevole ottenuta da alcuni ricorrenti si estende anche agli altri concorrenti nella stessa vicenda, se la questione non è personale.

  • art. 62-bis e art. 99 cod. pen.

    Riferiti in relazione alle censure sulla recidiva e sulle attenuanti; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva fosse adeguatamente motivata e che la valutazione delle attenuanti debba essere compiuta ex novo dal giudice di rinvio alla luce della riqualificazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità di censure generiche: le doglianze che non evidenziano specifici vizi di motivazione o travisamenti probatori possono essere dichiarate inammissibili per carenza di specificità.

  • art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022

    Norma transitoria sulla procedibilità: per reati divenuti procedibili a querela dopo l'entrata in vigore del d.lgs., la Corte ha disposto che il giudice del rinvio verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità secondo le previsioni transitorie (termine per la presentazione della querela decorrente dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto).

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. 2, n. 12855/2011; Cass. pen. Sez. 5, n. 27326/2021; Sez. U. n. 5859/2011 etc.)

    Richiamate per i principi su pertinenzialità (richiesto requisito soggettivo di appartenenza al medesimo soggetto e requisito oggettivo di contiguità/utilità) e per l'onere motivazionale sull'applicazione della recidiva; la Corte si è attenuta a tali precedenti nel valutare la pertinenzialità e la motivazione della Corte d'appello.

Massime di principio

  • La qualificazione del luogo del reato è cruciale: esercizi commerciali (sala giochi) non rientrano nella nozione di luogo di privata dimora per l'art.624-bis c.p.; pertanto non sempre si configurano le aggravanti previste per il furto in abitazione.
  • Per riconoscere la pertinenzialità tra beni è necessario il requisito soggettivo (stessa proprietà) oltre al requisito oggettivo (contiguità o utilità): l'assenza di comune titolarità esclude la pertinenzialità.
  • Una riqualificazione favorevole della fattispecie, quando non abbia natura strettamente personale, può estendersi a tutti i concorrenti (art.587 c.p.p.).
  • Le censure generiche sulla valutazione delle prove rischiano di essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare vizi specifici di motivazione o travisamento probatorio ai sensi dell'art.606 c.p.p.
  • L'applicazione della recidiva richiede adeguata motivazione sostanziale e non una mera elencazione numerica dei precedenti; la Corte richiede un obbligo argomentativo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
  • Se, nel frattempo, sono intervenute modifiche legislative che incidono sul regime di procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022), il giudice chiamato a rideterminare la pena deve verificare le condizioni di procedibilità e applicare le norme transitorie.
  • In sede di rinvio per ricalcolo della pena il giudice dovrà riesaminare complessivamente l'applicazione delle attenuanti e aggravanti alla luce della nuova qualificazione del reato.

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