Cassazione Civile, Sentenza n. 38131/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto fondata la prospettazione dell'Ufficio: è pacifico che la prima infrazione (lo svincolo irregolare) sia avvenuta in Italia, per cui l'esigibilità dell'accisa è ancorata a tale immissione in consumo e lo Stato italiano è legittimato alla riscossione. Le decisioni impugnate sono cassate e i ricorsi introduttivi vengono respinti. Sono compensate integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione di avvisi di pagamento per il recupero dei diritti di accisa relativi a partite di gasolio presumibilmente svincolate irregolarmente da un regime sospensivo durante la circolazione verso la Repubblica Ceca; il ricorrente sosteneva profili di illegittimità legati alla presunta doppia imposizione e alla competenza dello Stato richiesto a riscuotere
Norme richiamate
Direttiva 92/12/CEE (come modificata dalla Direttiva 92/108)
"le doppie imposizioni nelle relazioni tra Stati membri"; "mira, in particolare, a determinare lo Stato membro che è il solo autorizzato a riscuotere i diritti di accisa sui prodotti interessati qualora siano state commesse, nel corso della circolazione, un'irregolarità o un'infrazione"; riferimento all'art.6, par.1 e art.20
la Direttiva stabilisce regole per assicurare che l'esigibilità delle accise sia identificabile e univoca: l'accisa diventa esigibile all'atto dell'immissione in consumo (incluso lo svincolo, anche irregolare) e, in caso di più violazioni, rileva la prima che ha causato lo svincolo; l'art.20 individua lo Stato competente e prevede presunzioni e un termine di tre anni per rettifiche e rimborsi
Direttiva 76/308/CEE (mutua assistenza per riscossione crediti d'accisa)
la disciplina della mutua assistenza non si applica per risolvere conflitti di crediti concorrenti fondati sulle stesse operazioni di esportazione, che rimangono disciplinati dalla Direttiva 92/12; l'autorità adita può comunque rifiutare o subordinare l'esecuzione se l'esecuzione lederebbe l'ordine pubblico o causerebbe una doppia riscossione
Testo unico accise (D.P.R./legislazione interna) - art.2 del Testo unico 26/10/1995 n.504
nel diritto interno l'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto; ciò corrisponde all'interpretazione della Direttiva e supporta la competenza dell'amministrazione italiana quando lo svincolo irregolare è avvenuto in Italia
Giurisprudenza Corte di Giustizia (causa 'Silcompa' e pronunce correlate)
"atto di immissione in consumo dei prodotti, (...) nozione che include altresì lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo"
la CGUE ha chiarito che il luogo dell'immissione in consumo (anche mediante svincolo irregolare) determina lo Stato competente alla riscossione; ha inoltre precisato la priorità della prima violazione che abbia prodotto lo svincolo e il meccanismo correttivo entro tre anni
Massime di principio
- In materia di accise, la competenza a riscuotere spetta allo Stato membro in cui si è verificata la prima violazione che ha comportato lo svincolo/immessione in consumo del prodotto; occorre identificare temporalmente e territorialmente la prima infrazione
- Se non è possibile accertare il luogo della violazione, l'art.20 della Direttiva prevede presunzioni (ad es. Stato membro in cui l'infrazione è stata accertata; Stato membro di partenza), ma queste possono essere corrette se entro il termine di legge (tre anni dal rilascio del documento) viene individuato il luogo effettivo
- Il pagamento effettuato in via cautelativa presso l'amministrazione di un altro Stato membro non impedisce allo Stato dove è avvenuto lo svincolo irregolare di esercitare il proprio diritto di riscossione; in concreto la questione può essere sanata in sede esecutiva o con rimborsi secondo le regole della Direttiva
- La disciplina della mutua assistenza non è lo strumento per risolvere conflitti di crediti concorrenti basati sulle stesse operazioni disciplinate dalla Direttiva 92/12; l'autorità adita può rifiutare l'esecuzione se questa determinerebbe una doppia riscossione incompatibile con la Direttiva
- Nei contenziosi transnazionali sulle accise è cruciale documentare la circolarità delle merci e l'effettivo destinatario: timbri falsi o mancata ricezione da parte del destinatario infracomunitario supportano la ricostruzione della prima infrazione nel territorio dello Stato che ha emesso l'avviso
- Il termine di tre anni previsto dalla Direttiva per rettifiche/rimborsi è rilevante: decorso tale termine, uno Stato non può più validamente pretendere la riscossione basata su una diversa determinazione del luogo di violazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 38120/2022 del 30/12/2022
- Sentenza civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 38121/2022 del 30/12/2022
- Sentenza civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 38122/2022 del 30/12/2022
- Sentenza civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 38123/2022 del 30/12/2022
- Sentenza civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 38124/2022 del 30/12/2022
- Sentenza civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 38126/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →