Cassazione Penale, Sentenza n. 7538/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la revoca della misura cautelare detentiva (restata in sede di appello) con contestuale censura, per presunta errata applicazione degli artt. 125, comma 3; 274, comma 1, lett. c); e 299, comma 2, c.p.p., e per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari attuali. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente elementi favorevoli alla revoca/sostituzione (associazione inoperativa dal 2017; tempo già trascorso in regime detentivo pari a 5 anni e 1 mese; apporto minimale ai reati contestati; assoluzione per il capo più grave; esclusione dell'aggravante numerica) e ha sostenuto che la condanna in secondo grado, applicata in misura prossima al minimo edittale, non giustificherebbe il permanere delle esigenze cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le deduzioni difensive fossero meri rilievi di merito e una richiesta di diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, senza apportare elementi nuovi e specifici. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva adeguatamente motivato la sussistenza di esigenze cautelari, richiamando la gravità dei reati, il carattere di permanenza della partecipazione all'associazione criminale e la condanna in secondo grado a pena significativa (anni 6, mesi 10 e giorni 20), ritenendo sufficienti, comunque, le misure non detentive applicate (obbligo di dimora con divieto di uscire dalle 20:00 alle 07:00 e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) per prevenire la reiterazione. È stato altresì ribadito che il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è di per sé idoneo a giustificare la revoca/sostituzione della misura se non accompagnato da elementi nuovi di concreta rilevanza prognostica. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p., comma 3
Richiamato dal ricorrente come norma riferibile alla disciplina delle misure cautelari; la Corte ha considerato la doglianza come valutativa e non idonea a dimostrare errore di diritto nella applicazione della norma
art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma che attiene al pericolo di reiterazione criminosa come presupposto della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato la sussistenza di tale pericolo alla luce della partecipazione associativa e della condanna in secondo grado
art. 299 c.p.p., comma 2
Riguarda la revoca o sostituzione della misura cautelare: la Cassazione ha ricordato che per ottenere revoca/sostituzione è necessario allegare fatti nuovi di concreta rilevanza prognostica, non limitandosi al mero decorso del tempo
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale citata per i reati di droga contestati (capi B e C); usata nel quadro fattuale per valutare la gravità dei reati
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Disposizione sul reato associativo in materia di stupefacenti: la Corte ha osservato che la prognosi di pericolosità per tali reati non si limita alla mera operatività dell'associazione nel tempo, ma considera la possibilità di commissione di reati analoghi e il livello di inserimento nei circuiti criminali
art. 415-bis c.p.p.
Richiamata nella motivazione difensiva come parametro argomentativo; la Corte ha chiarito che l'argomento paragonistico non estende la portata di esclusione della necessità della misura alle lettere b) e c) dell'art. 274
art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma relativa ai criteri che il giudice deve valutare all'atto dell'emissione della misura cautelare; la Corte ha sottolineato che il tempo trascorso deve essere considerato all'atto dell'adozione della misura ma non è automaticamente decisivo ai fini della revoca
art. 616 c.p.p.
Norma che consente, in caso di inammissibilità, di imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a €3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, pur rimanendo il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo in misura cautelare non è sufficiente, da solo, per ottenere la revoca o la sostituzione della misura: occorrono elementi nuovi e specifici che modifichino la valutazione prognostica delle esigenze cautelari
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione del giudice del merito: in cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle stesse circostanze
- In reati associativi (art. 74 d.P.R. 309/1990) la prognosi di pericolosità considera la possibilità di commissione di delitti analoghi e il grado di inserimento nei circuiti criminali, non solo la data dell'ultima attività dell'associazione
- Una condanna in grado di gravità significativa può contribuire a giustificare esigenze cautelari residue, anche quando la pena sia prossima al minimo edittale, se valutata nel quadro complessivo della pericolosità
- Per ottenere la revoca/sostituzione della misura il difensore deve proporre elementi nuovi, specifici e di provata rilevanza prognostica (es. modifiche concrete della situazione personale, collaborazioni iniziative concrete, prove di cessata operatività dimostrata), e non meramente generiche deduzioni
- Ricorsi per cassazione formulati come semplice riesame di fatti e valutazioni di merito rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (spese e Cassa delle ammende)
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