Sentenza del 01/02/2021 n. 992 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Imponibilità plusvalenza realizzata in seguito a cessione di un immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile. Il ricorrente deduce che, ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo se effettivamente realizzata tramite un contratto a titolo oneroso, posto che il presupposto impositivo per le imposte dirette è il possesso del reddito, mentre per l'imposta di registro rileva il valore.
La decisione
La sentenza ha accolto il principio secondo cui la plusvalenza è tassabile solo se risultante da una concreta realizzazione mediante contratto oneroso. In assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la realizzazione del reddito (cioè l'esistenza di una prestazione onerosa corrisposta), l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è illegittimo e va annullato. La decisione richiama e conferma il quadro normativo (D.P.R. n. 917/1986, art. 54; D.Lgs n. 147/2015, art.5, comma 3) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24054/2014; Cass. n. 3590/2017) che pongono l'accento sulla distinzione tra presupposti per imposte dirette e imposta di registro.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 54
Le plusvalenze sono imponibili ai fini delle imposte dirette solo se realizzate; quindi occorre la concreta realizzazione del reddito tramite operazione onerosa per configurare il presupposto impositivo.
D.Lgs n. 147/2015, art. 5, comma 3
Ribadisce la differenza tra i presupposti: per l'imposta di registro rileva il valore dell'atto, mentre per le imposte dirette rileva il possesso del reddito effettivamente conseguito.
Cass., sentenza n. 24054/2014
Giurisprudenza che afferma che la tassazione della plusvalenza richiede la prova della sua realizzazione attraverso una cessione a titolo oneroso e valuta la struttura economica dell'operazione.
Cass., sentenza n. 3590/2017
Conferma i principi già espressi in precedenza, ponendo l'accento sull'onere probatorio a carico dell'Amministrazione nel dimostrare la sussistenza del reddito imponibile derivante dalla cessione.
Massime di principio
- La plusvalenza immobiliare è imponibile ai fini delle imposte dirette solo se effettivamente realizzata tramite un contratto a titolo oneroso; la mera annotazione di valore o la circostanza che l'atto sia soggetto a registro non basta a provare la realizzazione del reddito.
- In caso di contestazione il carico probatorio spetta all'Amministrazione finanziaria: deve dimostrare l'esistenza di una prestazione onerosa e del corrispettivo effettivamente percepito o comunque realizzato.
- Bisogna distinguere tra il presupposto per le imposte dirette (possesso del reddito) e per l'imposta di registro (valore dell'atto); conseguenze fiscali possono divergere a seconda dell'imposta rilevata.
- Cessioni a titolo gratuito (donazioni) o operazioni in cui il corrispettivo non è reale/non è documentato non generano automaticamente una plusvalenza tassabile per le imposte dirette.
- Nelle operazioni complesse (permute, scambi, cessioni con contropartite indirette) è necessario analizzare la reale sostanza economica dell'operazione per valutare se si sia verificata una realizzazione di reddito imponibile.
- Per prevenire contestazioni è opportuno documentare accuratamente corrispettivi, modalità di pagamento e la concreta realizzazione dell'operazione (contratto oneroso, movimenti bancari, fatture) per dimostrare l'eventuale inesistenza o sussistenza della plusvalenza.
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