Cassazione Penale, Sentenza n. 2429/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura di violazione dell'art. 217, secondo comma, L. fall., perché la Corte d'appello avrebbe attribuito all'imputato responsabilità penale per omissioni di controllo di libri e scritture contabili riferite a periodi anteriori alla sua carica, nonostante il breve periodo di amministrazione e la tempestiva richiesta di fallimento; 2) censura di violazione degli artt. 42 c.p. e 217 L. fall. per la mancata sussistenza della colpa grave richiesta dalla fattispecie, sostenendo che la condotta sia stato al più un comportamento di negligenza non qualificata; 3) censura di violazione degli artt. 216 L. fall., 111 Cost. e 6 CEDU per carente motivazione sulla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva): si contestava che il bene asseritamente distratto (una Fiat Punto) fosse di valore infimo e gravato da sanzioni amministrative, rendendo irrilevante la presunta distrazione, nonché l'omessa valutazione dell'asserita irreperibilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli infondati: ha confermato che l'art. 217, secondo comma, L. fall. si applica ai tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (2014-2017) e che il reato di bancarotta documentale è un reato di pericolo presunto che punisce la mera omissione nella tenuta delle scritture contabili; inoltre ha ritenuto inconferente il richiamo alla necessità di colpa grave, precisando che la norma può trovare applicazione sia in presenza di dolo sia di colpa. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione della Corte d'appello non ha spiegato adeguatamente la concreta pericolosità della presunta distrazione dell'auto rispetto alla massa dei creditori né gli indici di fraudolenza e la rappresentazione della pericolosità da parte dell'agente. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 217, secondo comma, legge fallimentare
"il fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta"
Si tratta di una fattispecie di reato di pericolo presunto che punisce la mera condotta omissiva relativa alla tenuta delle scritture contabili nei tre anni anteriori al fallimento; l'applicazione non richiede la dimostrazione di un danno concreto per i creditori.
art. 216, primo comma, n.1, legge fallimentare
Richiede per la bancarotta fraudolenta patrimoniale un pericolo concreto per l'integrità patrimoniale rispetto alla massa dei creditori e una rappresentazione, almeno potenziale, della pericolosità dell'atto da parte dell'agente; pertanto la distrazione di beni di scarso valore e gravati da oneri può essere non idonea a integrare il reato se manca la concreta pericolosità e gli indici di fraudolenza.
art. 42 codice penale
Riguarda i gradi della colpa e la responsabilità penale; la Corte ha rilevato che per l'omissione nella tenuta delle scritture la responsabilità può essere sia dolosa sia colposa, e non è sempre necessario dimostrare una colpa qualificata.
art. 2214 codice civile
Stabilisce l'obbligo civile di tenuta delle scritture contabili; dalla sua violazione deriva il precetto formale la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 217 L. fall.
art. 111 Costituzione
Tutela il diritto al giusto processo e alla motivazione delle decisioni; impone ai giudici di fornire adeguata e specifica motivazione, particolarmente rilevante nella valutazione della sussistenza del dolo o del pericolo concreto nella bancarotta patrimoniale.
art. 6 CEDU
Garantisce il diritto a un equo processo; la Corte ha richiamato la necessità di motivazioni sufficienti per rispettare tale garanzia quando si affermano responsabilità penali per fatti che incidono sulla posizione patrimoniale.
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale (art. 217, secondo comma, L. fall.) è sufficiente l'omissione nella tenuta o nel controllo delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento: si tratta di un reato di pericolo presunto, non richiesto un danno concreto ai creditori.
- L'omissione di controllo da parte di un amministratore, anche in un breve periodo di carica, può integrare responsabilità penale se ricade nel periodo rilevante (tre anni) e se il titolo obbligatorio alla tenuta delle scritture non è rispettato; la tempestiva richiesta di fallimento non esclude automaticamente la responsabilità per omissioni contabili precedenti.
- Nella bancarotta patrimoniale (distrattiva) è necessario dimostrare la concreta pericolosità dell'atto rispetto alla massa dei creditori e l'esistenza di indici di fraudolenza o della rappresentazione da parte dell'agente del rischio che l'atto possa compromettere la garanzia patrimoniale; la distrazione di beni di scarso valore e gravati da oneri può risultare non penalmente rilevante.
- I giudici di merito devono motivare esplicitamente sia sul profilo oggettivo (idoneità dell'atto a compromettere la massa dei creditori) sia su quello soggettivo (rappresentazione della pericolosità da parte dell'agente); la carenza di motivazione su questi punti può determinare l'annullamento con rinvio.
- Nel rapporto tra dolo e colpa per le fattispecie di bancarotta semplice documentale, l'ordinamento ammette la punibilità sia in presenza di dolo sia in presenza di colpa; la qualificazione del grado di colpa incidente sulla pena va adeguatamente valutata e motivata.
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