Sentenza n. 649/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 359/25 emessa dal Tribunale di Agrigento, con la quale è stata disposta condanna del Ministero dell’Istruzione e del merito ad attribuire alla ricorrente la a Carta del Docente, di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 359/2025, relativa all'accreditamento della Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 359/2025, passata in giudicato e attestata come tale dalla cancelleria l'8 agosto 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero all'accreditamento della Carta del Docente, per un importo di euro 1.000,00, in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato; rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, essendo il titolo stato notificato all'amministrazione il 19 marzo 2025; notificazione e deposito del ricorso effettuati il 21-25 agosto 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato. Ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento mediante il riconoscimento della Carta del Docente spettante al ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere su istanza dell'interessato entro ulteriori 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che essa sia pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l'attuazione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell'amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudice amministrativo può conoscere in sede di ottemperanza dell'inottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In sede di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alla nomina del commissario ad acta in altri giudizi concernenti condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La disposizione sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro.
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