Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 539/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Cassino il 14/07/2022 (divenuta irrevocabile il 14/09/2022). La ricorrente sosteneva di aver scoperto un modello F24 che dimostrerebbe l'estinzione del debito IVA 2017 tramite compensazione con crediti, e deduceva che tale estinzione integra la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000. Denuncia inoltre vizi di motivazione e erronea applicazione delle norme (tra cui artt. 13 d.lgs. 74/2000, 17 d.lgs. 241/1997, art. 1243 cod. civ. e vari articoli del codice di procedura penale relativi alla revisione e al rito del patteggiamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di revisione di una sentenza di patteggiamento, la nuova prova (mod. F24) deve essere valutata secondo il parametro del rito speciale e deve dimostrare la sussistenza di una causa di non punibilità idonea a determinare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha escluso che la compensazione tributaria integri il "pagamento" richiesto dall'art. 13 d.lgs. 74/2000: la compensazione è modo di estinzione diverso dall'adempimento e non costituisce causa di non punibilità. Per tali ragioni la richiesta di revisione è stata considerata manifestamente infondata e il ricorso in Cassazione inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter

    Norma che punisce le omissioni relative all'IVA; è il capo di imputazione per il quale la ricorrente era stata condannata con patteggiamento.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 1

    "se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso"

    La Corte ha interpretato l'art. 13 come richiedente un "integrale pagamento" degli importi dovuti: la compensazione non costituisce pagamento ai fini dell'applicazione della causa di non punibilita', quindi non produce il proscioglimento previsto dalla norma.

  • d.lgs. n. 241 del 1997, art. 17

    Disciplina la compensazione tra debiti e crediti tributari. La Corte ha ritenuto che la compensazione legale estingue l'obbligazione in modo diverso dall'adempimento e pertanto non rientra nelle forme di estinzione considerate come 'pagamento' dall'art. 13 d.lgs. 74/2000.

  • codice di procedura penale, art. 444 e art. 448

    Norme sul giudice che omologa l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento). La sentenza impugnata era una pronuncia di applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 e 448, il che limita il perimetro della revisione.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Elenca le cause che determinano il proscioglimento; la Corte ha richiamato il parametro di giudizio dell'art. 129 per valutare se la nuova prova possa giustificare la revisione del patteggiamento.

  • codice civile, art. 1243

    Norma sulla compensazione nel diritto civile (compensazione legale). La difesa aveva invocato principi civilistici per sostenere l'efficacia estintiva della compensazione, ma la Corte ha distinto la materia tributaria/penale dall'istituto civilistico rilevando l'inapplicabilità al caso di non punibilita' penale.

  • codice di procedura penale, artt. 630, 631, 634, 127

    Articoli richiamati dalla ricorrente in relazione a questioni processuali e presunti vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto i rilievi manifestamente infondati alla luce dei limiti della revisione del patteggiamento.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'onere delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha fissato in Euro 3.000,00 la somma dovuta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte per gli effetti della declaratoria di inammissibilità e per i relativi oneri; la sentenza costituzionale è stata evocata per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità nel caso di specie.

Massime di principio

  • La revisione di una sentenza di patteggiamento è estremamente limitata: la nuova prova deve dimostrare, secondo il parametro dell'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità che comporti il proscioglimento; non è ammesso riesaminare il merito oltre questo perimetro.
  • Ai fini dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 (non punibilità per estinzione del debito), è necessario un "integrale pagamento" prima dell'apertura del dibattimento di primo grado: la compensazione tributaria, pur estinguendo l'obbligazione in termini tributari, non è considerata "pagamento" ai fini penali e dunque non attiva automaticamente la causa di non punibilità.
  • La compensazione prevista dall'art. 17 d.lgs. 241/1997 è un istituto di estinzione tributaria distinto dall'adempimento e non va confuso con il pagamento inteso dalla norma penale che legittima la non punibilità.
  • Quando si contesta in revisione una sentenza di patteggiamento basata su nuove prove documentali (es. F24), è essenziale provare che l'atto documentalmente e temporalmente attesti l'avvenuto pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento; documenti che indicano mera compensazione o riconoscimento amministrativo non bastano.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, difesa e parti dovrebbero considerare rimedi amministrativi o tributari (es. istanze all'Agenzia delle Entrate, procedure conciliative) prima della definizione penale, oppure ottenere il pagamento espressamente attestato e temporalmente anteriore al dibattimento.
  • Il confronto processuale (contraddittorio) su questioni interpretative di diritto sostanziale è limitato in sede di esame preliminare di ammissibilità della revisione: questioni complesse di diritto sostanziale possono risultare inammissibili se la loro soluzione richiede un approfondito esame del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.