Cassazione Civile, Ordinanza n. 04399/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dal Procuratore regionale contabile nei confronti di un soggetto ritenuto coinvolto in un sistema corruttivo relativo ad appalti per la gestione dei rifiuti nel territorio veneziano. Gli erano contestati fatti commessi, in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2015, sia nella qualità di direttore commerciale di una società in house di un Comune, sia nella qualità di consigliere delegato di due società controllate dalla stessa. In primo grado la Corte dei conti aveva accolto la domanda risarcitoria per danno all'immagine e danno da tangente; in appello la Corte dei conti aveva invece declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Procuratore Generale ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea declaratoria di difetto di giurisdizione. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 12 del TUSP, doveva permanere la giurisdizione contabile per il danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle società in house, e che la disciplina speciale dell'art. 16-bis del d.l. n. 248/2007 non poteva escludere tale giurisdizione. A suo dire, l'interpretazione seguita dal giudice contabile avrebbe anche posto dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 12 TUSP rispetto all'art. 103 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sia con riguardo ai fatti ascritti al convenuto quale dipendente della società in house, sia con riguardo ai fatti commessi quale amministratore delle due società controllate. La Corte ha osservato che l'art. 16-bis del d.l. n. 248/2007 non era comunque applicabile alla società in house perché la norma riguarda solo società con azioni quotate, mentre la società interessata aveva emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni, ossia obbligazioni quotate. Inoltre ha ritenuto coerente, sul piano letterale e sistematico, l'interpretazione secondo cui il TUSP, per le società quotate, non estende la giurisdizione contabile se non espressamente previsto; per le società controllate la disciplina porta comunque al giudice ordinario. La Corte ha anche escluso che la diversa lettura prospettata dal ricorrente fosse imposta da esigenze costituzionali, evidenziando anzi il rischio di irragionevoli disparità di trattamento. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, per la natura formale della parte pubblica ricorrente.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 362, primo comma, c.p.c.
norma richiamata quale base del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice contabile per difetto di giurisdizione.
art. 207 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
norma del codice di giustizia contabile richiamata come base del ricorso.
art. 13 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda
la giurisdizione va valutata al momento della domanda, senza rilievo dei successivi mutamenti di legge o di fatto.
art. 12 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house
la Corte valorizza la clausola di salvezza in modo non estensivo: per le società quotate, o comunque rientranti nel regime speciale, la giurisdizione contabile non opera se non espressamente prevista.
art. 1, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato
in mancanza di deroga espressa del TUSP, si applica la disciplina civilistica ordinaria e quindi la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 1, comma 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate
alle società quotate il TUSP si applica solo nei casi espressamente previsti; poiché l'art. 12 non estende espressamente la disciplina alle quotate, la giurisdizione contabile resta esclusa.
art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
viene utilizzata per qualificare come società quotata anche la società che ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.
art. 16-bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario
norma ritenuta non applicabile al caso perché limitata alle società con azioni quotate e non estensibile alle società che abbiano quotato solo strumenti finanziari diversi dalle azioni.
art. 15 disp. prel. c.c.
richiamato per sostenere la possibile abrogazione tacita della norma precedente per incompatibilità con la nuova disciplina organica del TUSP.
art. 103 Cost.
il ricorrente invocava la norma per sostenere la permanenza della giurisdizione contabile; la Corte non accoglie la censura.
art. 3 Cost.
la Corte osserva che la diversa lettura prospettata dal ricorrente potrebbe generare irragionevoli disparità di trattamento.
art. 444 c.p.p.
richiamato per descrivere l'esito del procedimento penale concluso con applicazione della pena su richiesta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti normativi o fattuali non incidono sulla giurisdizione già radicata.
- Nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, il TUSP applica la disciplina civilistica ordinaria salvo deroghe espresse; per le società quotate il decreto opera solo nei casi espressamente previsti.
- La clausola che salva la giurisdizione contabile per il danno erariale delle società in house non può essere estesa oltre i suoi presupposti testuali, né applicarsi a fattispecie non ricomprese nella nozione normativa di società quotata o nel perimetro delle deroghe espressamente previste.
- L'art. 16-bis del d.l. n. 248/2007, riferito alle società con azioni quotate, non si applica alle società che abbiano emesso soltanto strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.
- Un'interpretazione che mantenga una giurisdizione contabile solo per alcune società quotate partecipate, escludendola per società pubbliche non quotate anche con partecipazione pubblica elevata, può risultare irragionevole e incompatibile con il principio di uguaglianza.
- Per le società controllate da una società pubblica quotata, la responsabilità degli amministratori e dipendenti segue il regime civilistico ordinario, con devoluzione delle controversie al giudice ordinario, salvo diversa previsione espressa.
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