Ordinanza n. 23/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Uta n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Sindaco del Comune di Uta che disponeva a carico della ricorrente la rimozione di rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza del Sindaco del Comune di Uta con la quale le era stata imposta la rimozione di rifiuti abbandonati, unitamente agli atti consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo e precisa che l'esame del merito resta impregiudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente agli effetti espressamente indicati nel dispositivo, sospendendo l'esecuzione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui imponeva alla ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali. Il Collegio ha ritenuto preponderante e decisivo, nella fase cautelare, il periculum in mora, ravvisando un pregiudizio oggettivamente grave per la ricorrente in caso di esecuzione del provvedimento e di conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione. Il fumus boni iuris non è stato esaminato, restando impregiudicato il merito. L'interesse pubblico è stato ritenuto salvaguardato dalla fissazione sollecita dell'udienza di merito, possibilmente entro il primo semestre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso parzialmente l'esecuzione dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda di sospensione anche senza definire il fumus boni iuris, quando ritenga preponderante e decisivo il periculum in mora e ravvisi un pregiudizio oggettivamente grave derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- La sospensione cautelare può essere disposta in modo parziale, limitandola alle specifiche prescrizioni dell'atto la cui esecuzione determina il pregiudizio grave, senza estenderla necessariamente all'intero provvedimento.
- Il bilanciamento cautelare può essere realizzato mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, così da sospendere temporaneamente l'efficacia dell'atto pregiudizievole senza compromettere l'interesse pubblico a una definizione rapida della controversia.
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