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Sentenza

Sentenza n. 972/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione n° 20689/2017 R.G.E. del Tribunale di Roma, del 6 luglio 2021 in esecuzione della sentenza (coperta da giudicato) n. 1067/2016, pubblicata il 18/02/2016, della Corte di Appello di Roma.

Giustizia amministrativa202512455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma, resa in esecuzione di una sentenza della Corte di Appello di Roma passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione dell'ordinanza di assegnazione n. 20689/2017 R.G.E. del Tribunale di Roma del 6 luglio 2021, adottata in esecuzione della sentenza n. 1067/2016 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato anche a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10592/2019. L'ordinanza aveva assegnato a ciascun ricorrente somme, comprensive di sorte, interessi e spese di esecuzione, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riferite al pagamento di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione in medicina. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e prodotto un prospetto di liquidazione delle somme dovute. È stato inoltre evidenziato che l'ordinanza era stata notificata il 21 luglio 2021 e che, prima della notifica del ricorso in ottemperanza del 20 ottobre 2025, erano trascorsi più di 120 giorni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita e non ha formalmente riscontrato il prospetto di liquidazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza. In particolare, ha accertato che l'ordinanza di assegnazione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di oltre 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. Ha quindi ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare piena e integrale esecuzione all'ordinanza, corrispondendo ai ricorrenti gli importi dovuti, detratto quanto eventualmente già ricevuto a tale titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio si è riservato di nominare un commissario ad acta su successiva istanza di parte in caso di persistente inadempimento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è ammissibile e fondata quando viene dedotta la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e notificato, rimasto ineseguito dall'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prima di agire esecutivamente nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine risultava integralmente decorso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e quest'ultima non abbia provveduto alla sua integrale esecuzione.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso per ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di corrispondere le somme dovute in base al titolo, detraendo gli importi eventualmente già pagati, e fissare un termine per l'adempimento, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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