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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03206/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino tunisino ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caltanissetta, deducendo: (i) l'omessa concessione del termine per la partenza volontaria; (ii) l'omessa valutazione dei propri legami familiari in Italia; (iii) la mancata considerazione delle conseguenze del rimpatrio; (iv) l'illegittimità del divieto di reingresso per tre anni; (v) inoltre, in cassazione, la nullità della decisione di merito per omessa pronuncia su più doglianze. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 134 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita omissione di pronuncia; 2) violazione delle norme sulla attestazione di conformità delle copie, poiché il decreto di espulsione, redatto e notificato in copia analogica, sarebbe stato attestato da funzionario della Questura e non dal Prefetto, e senza le formalità sui singoli fogli; 3) violazione delle norme in materia di protezione internazionale, sostenendo che al momento del decreto di espulsione pendeva ancora la decisione sulla sospensiva del diniego della protezione e quindi lo straniero non era espellibile; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi a rischi di trattamenti degradanti nel Paese d'origine e ai legami familiari, abitativi e di sostentamento in Italia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva deciso nel merito facendo uso della ragione più liquida, con rigetto implicito delle questioni preliminari; infondato il secondo motivo perché la copia del decreto di espulsione era valida anche se attestata da pubblico ufficiale diverso dal Prefetto e perché la mancata attestazione su ogni foglio intermedio non integra nullità, essendo sufficiente l'attestazione sull'ultimo foglio; infondato il terzo motivo perché, nei casi di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento, sicché il decreto di espulsione emesso nella pendenza del giudizio cautelare è legittimo fino all'eventuale accoglimento della sospensiva; inammissibile il quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi, poiché la motivazione del giudice di pace aveva già escluso la ricorrenza di casi di inespellibilità e di presupposti per la protezione speciale. Non è stata disposta statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione o di pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito ha comunque esaminato e rigettato la domanda

  • art. 111 Cost.

    invocato per dedurre il vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ritiene sufficiente la motivazione implicita resa dal giudice di merito

  • art. 18 d.P.R. n. 445/2000

    disciplina le copie autentiche di atti analogici; la Corte afferma che l'attestazione di conformità può essere resa da un pubblico ufficiale autorizzato e che le formalità ulteriori non sono richieste a pena di nullità nel caso esaminato

  • art. 23 d.lgs. n. 82/2005

    rilevato che riguarda le copie analogiche di documenti informatici; la Corte distingue tale disciplina da quella delle copie di documenti analogici e richiama il combinato con l'art. 18 per affermare la sufficienza dell'attestazione di conformità all'originale

  • art. 2719 c.c.

    evocato per affermare che, per le copie analogiche di documento analogico, l'efficacia probatoria è rimessa al diritto comune

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008

    nei casi di rigetto per manifesta infondatezza la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva della decisione amministrativa; la sospensione opera solo se accolta l'istanza cautelare

  • art. 32 d.lgs. n. 25/2008

    richiamato dal ricorrente in tema di protezione speciale; la Corte non ravvisa violazione perché la motivazione di merito escludeva i presupposti del divieto di espulsione

  • art. 46 dir. 2013/32/UE

    richiamato come parametro della tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale; la Corte lo interpreta in coerenza con il sistema interno della sospensione non automatica nei casi previsti

  • art. 7 d.lgs. n. 25/2008

    richiamato quale norma che riconosce il diritto del richiedente a rimanere nel territorio durante l'esame della domanda nei limiti delle procedure di legge

  • art. 9 dir. 2013/32/UE

    richiamato per affermare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda, ma nel rispetto delle procedure previste

  • art. 10-ter TUI

    richiamato tra i casi in cui il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del diniego

  • art. 14 TUI

    richiamato tra i casi in cui la proposizione del ricorso non produce sospensione automatica

  • art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008

    comma 1, lett. b; comma 2, lett. b, b-bis, c, e

    richiamato per delimitare ulteriori ipotesi di non automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di ricorso in tema di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per il motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    utilizzato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 111 bis Cost.

    non citato testualmente; non presente

  • art. 111 Cost.

    già sopra richiamato come parametro costituzionale della motivazione

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito decide la controversia nel merito con una motivazione logicamente sufficiente, poiché il rigetto della pretesa comporta implicitamente il superamento delle questioni preliminari e pregiudiziali.
  • La mancata apposizione dell'attestazione di conformità da parte dell'autorità che ha emesso l'atto non determina nullità della copia notificata, essendo sufficiente l'attestazione resa da un pubblico ufficiale autorizzato; per le copie analogiche di documenti analogici, le ulteriori formalità formali non sono richieste a pena di nullità se l'attestazione finale assolve la funzione certificativa.
  • In tema di espulsione dello straniero, la contestazione della copia notificata deve essere specifica e circostanziata; non è sufficiente dedurre in via generica la mancata apposizione di formalità prive di sanzione invalidante.
  • Nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, la proposizione del ricorso giurisdizionale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo: la permanenza nel territorio dipende dall'eventuale accoglimento della sospensiva.
  • Il decreto di espulsione è legittimo se adottato mentre pende la domanda cautelare contro il diniego di protezione internazionale, salvo che intervenga un provvedimento di sospensione che faccia venir meno l'efficacia esecutiva del diniego.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque preso in considerazione, anche sinteticamente, i fatti allegati e li abbia ritenuti non idonei a fondare l'inespellibilità o la protezione speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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