Cassazione Penale, Sentenza n. 427/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerne il diniego di permesso premio: Comito, condannato a 30 anni per concorso in omicidio nell'ambito della 'ndrangheta e in espiazione dal 2012 (collaboratore di giustizia dal 2019), aveva chiesto permessi premio. Il magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale di Sorveglianza hanno respinto la richiesta ritenendo insufficiente la "rivisitazione critica" delle condotte pregresse e quindi sussistente pericolosità sociale. Il ricorrente, tramite difensore, ha contestato la motivazione denunciando che il Tribunale ha ignorato i giudizi positivi della D.N.A. e dell'equipe di osservazione carceraria, il totale distacco da ambienti criminali, la coesione familiare e la partecipazione ai percorsi trattamentali; ha sostenuto che il Tribunale ha chiesto una prova irragionevole e di tipo psicologico/giudiziale del ravvedimento.
La decisione
La corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'art. 30-ter ord. pen., che richiede tre presupposti per i permessi premio (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, e funzionalità del permesso) e ha ritenuto che nel caso fosse contestata solo la pericolosità sociale. Tuttavia il Tribunale ha desunto l'insufficienza della rivisitazione critica senza elementi oggettivi a supporto, affidandosi a valutazioni intuitive. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di merito.
Norme richiamate
art. 30-ter ordinamento penitenziario
"ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro"
Il giudice deve accertare tre requisiti per la concessione del permesso premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi/culturali/lavorativi. La pericolosità sociale può richiedere una valutazione più rigorosa per reati gravi o fine pena lontano, ma ogni negativo apprezzamento deve essere fondato su elementi oggettivi e non su mere intuizioni.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Patacchiola e Savio)
Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016 (Patacchiola); Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007 (Savio)
Secondo la giurisprudenza citata, ai fini dei permessi premio è legittimo valutare con maggiore rigore l'assenza di pericolosità sociale in caso di reati particolarmente gravi o fine pena lontano; la mancanza di elementi che indichino una rivisitazione critica del passato può ostare alla concessione, ma tale mancanza deve essere dimostrata con elementi concreti.
Massime di principio
- Per la concessione dei permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter occorrono tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso; il diniego deve motivare quale requisito manca.
- Nei casi di reati gravi o con fine pena distante, il giudice valuta la pericolosità sociale con maggiore rigore e può richiedere evidenze di una reale rivisitazione critica del passato criminoso.
- Il giudizio negativo sulla "rivisitazione critica" non può fondarsi su mere impressioni: è necessaria una base oggettiva (es. mancata consapevolezza del disvalore, assenza di percorsi trattamentali, mancanza di contatti/riparazioni verso le vittime, valutazioni negative di equipe osservazionali).
- Valutazioni positive di organismi tecnici (D.N.A., equipe trattamentali, rapporti di osservazione) e elementi fattuali (distacco dagli ambienti criminali, partecipazione a programmi, attestazioni familiari) hanno peso rilevante e devono essere considerati dal giudice; se ignorati, costituiscono vizio di motivazione.
- In caso di diniego motivato con valutazioni solo intuitive, il rimedio è l'impugnazione per vizio di motivazione: la corte può annullare e rinviare per nuovo giudizio qualora manchino elementi oggettivi a sostegno della decisione negativa.
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