Cassazione Penale, Sentenza n. 16338/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato assente perché, pur essendo stata depositata la nomina del difensore di fiducia con procura ad impugnare, mancava la dichiarazione o elezione di domicilio come prescritto dall'art. 581-quater c.p.p.; il difensore ha censurato la decisione sostenendo che la procura conteneva invece la dichiarazione di domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Ha ritenuto che l'indicazione del domicilio inserita nel mandato ad impugnare fosse idonea a perseguire lo scopo della norma (agevolare le notificazioni necessarie all'instaurazione del contraddittorio) e che l'interpretazione formale adottata dalla Corte di appello fosse irragionevole alla luce del principio di accesso al giudice (art. 6 CEDU) e del principio tempus regit actum relativamente alle modifiche legislative intervenute nel 2024.
Norme richiamate
art. 581-quater cod. proc. pen.
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La Corte ha interpretato la previsione in funzione della sua ratio (agevolare le notifiche e il contraddittorio). Per le impugnazioni proposte nella vigenza della versione previgente va applicata la disciplina vigente al momento del deposito dell'impugnazione (principio tempus regit actum).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica introduttiva dell'art. 581, comma 1-quater)
Ha introdotto l'obbligo del mandato specifico contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; le impugnazioni presentate durante la vigenza di tale disciplina devono essere valutate secondo tale testo normativo.
Ha modificato l'art. 581 introducendo l'espressione "di ufficio" dopo "difensore", cambiamento entrato in vigore il 24/08/2024. La Corte ricorda che la novella non ha disciplina transitoria e che, secondo il principio tempus regit actum e l'orientamento delle Sezioni unite, le impugnazioni precedenti continuano ad essere valutate secondo la disciplina anteriore.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Carta EDU)
Richiamato quale parametro di compatibilità delle restrizioni procedurali; la Corte sottolinea che le prescrizioni procedurali non devono limitare il diritto di accesso al giudice fino a pregiudicare la sua sostanza e devono essere interpretate proporzionalmente.
Sezioni Unite, procedimento De Felice (udienza 24/10/2024)
Ha statuuito che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, abrogata dalla legge n.114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; principio richiamato per il regime temporale delle modifiche normative.
Corte EDU, Succi e altri c. Italia (28/10/2021)
Ricordata per i criteri di verifica di compatibilità delle restrizioni procedurali con l'art. 6 CEDU (scopo legittimo e proporzionalità).
Massime di principio
- La regolarità formale del mandato ad impugnare va valutata anche alla luce della ratio della norma: un'indicazione di domicilio contenuta nella procura è idonea se consente di eseguire le notificazioni necessarie all'instaurazione del contraddittorio.
- Per le modifiche normative processuali vale il principio tempus regit actum: l'ammissibilità delle impugnazioni va valutata secondo la legge in vigore al momento del deposito dell'atto, salvo diversa disciplina transitoria.
- I controlli di conformità formale non devono essere applicati in modo sproporzionato tanto da espungere il diritto di accesso al giudice (art. 6 CEDU); le norme procedurali devono essere interpretate tenendo conto di scopo e proporzionalità.
- Se l'imputato è assente ma ha nominato difensore di fiducia, è buona prassi inserire esplicitamente la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel mandato ad impugnare per evitare contestazioni; tuttavia, l'assenza di una formula tassativa non dovrebbe automaticamente cagionare l'inammissibilità se il domicilio risulta comunque indicato e funzionale alle notifiche.
- In caso di dubbio sulla tempestività o sulla applicazione della normativa mutata, è utile richiamare orientamenti di legittimità (Sezioni unite) e motivare l'applicazione temporale della norma invocata.
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