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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: - del provvedimento del Comune di Gaeta n. 3926 del 22 gennaio 2025, che ha disposto la sospensione dell’istruttoria del procedimento ex art. 193 d. lgs n. 36/2023, iniziato ad istanza della ricorrente; e, ove necessario, - della determinazione dirigenziale n.13/2025 del 10 gennaio 2025, recante le regole per l’esame delle istanze di finanza di progetto presentate ai sensi dell’art. 193 d. lgs n. 36/2023; - della deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 19 giugno 2024, recante l’atto di indirizzo per l’esame delle istanze di finanza di progetto presentate ai sensi dell’art. 193 d. lgs n. 36/2023; nella parte in cui, così come da provvedimento impugnato che ne faccia applicazione, in luogo della sottoposizione collettiva delle istanze di finanza di progetto al Consiglio Comunale, prevedono il meccanismo di sottoposizione delle istanze in ordine cronologico, una per volta, con sospensione in attesa di eventuale bocciature delle istanze successiva alla prima presentate dagli altri operatori economici e nella parte in cui distinguono tra istanze presentate prima del 30 dicembre 2024 e presentate dopo il 31 dicembre 2024; e comunque - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o successivo ai suindicati provvedimenti impugnati; B) quanto ai primi motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di Gaeta del 18 febbraio 2025, che ha dato atto della presentazione di due istanze di finanza di progetto ad opera del ricorrente e ha dichiarato la prima improcedibile e la seconda esaminabile solo subordinatamente all’esame dell’istanza della controinteressata; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o successivo ai suindicati provvedimenti impugnati; C) quanto ai secondi motivi aggiunti: - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10 aprile 2025, unitamente a tutti i relativi allegati e atti istruttori, con cui la controinteressata è stata individuata quale promotrice della finanza di progetto per la realizzazione in concessione di servizi e opere di pubblico interesse, con affidamento di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa in località Serapo, foglio 34, particella 1683, nel Comune di Gaeta; - degli atti del dirigente del dipartimento SEAP di approvazione del progetto di fattibilità, di inserimento all’interno dell’elenco triennale delle opere pubbliche nonché di indizione della gara ad evidenza pubblica e degli atti, non conosciuti, che abbiano ridotto la durata della concessione CAB e abbiano riassegnato nella disponibilità dell’amministrazione per la nuova concessione per finalità turistico-ricreativa l’area in località Serapo, foglio 34, particella 1683; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o successivo ai suindicati provvedimenti impugnati; D) quanto ai terzi motivi aggiunti: - degli atti già precedentemente impugnati e segnatamente quelli censurati con i secondi motivi aggiunti; - della nota del Collegio dei Revisori del Comune di Gaeta n. 19715 del 9 aprile 2025, avente ad oggetto la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.22677 ex n.21751; - della nota del Collegio dei Revisori del Comune di Gaeta di cui al verbale n. 7 del 13 febbraio 2025, avente ad oggetto la proposta di delibera n.21751; - del parere tecnico del dirigente allegato alla proposta n.22677 dell’8 aprile 2025; - del parere di regolarità contabile del dirigente allegato alla proposta n.22677 dell’8 aprile 2025 e della relazione istruttoria comunale, con cui è stato dato il nulla osta all’istanza di finanza di progetto della controinteressata;

Giustizia amministrativa202500142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali che avevano sospeso o subordinato l’esame della proposta di finanza di progetto della ricorrente a quella presentata anteriormente da altra impresa, nonché la successiva individuazione di quest’ultima quale promotrice

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già titolare di una concessione demaniale marittima valida fino al 31 dicembre 2033, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Gaeta aveva sospeso l’istruttoria sulla sua proposta di finanza di progetto, ritenendola presentata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 209/2024 e subordinandone l’esame alla previa valutazione della proposta presentata da altra impresa. Sono stati inoltre impugnati gli atti comunali presupposti e successivi, compresa la deliberazione consiliare con cui l’altra impresa era stata individuata quale promotrice. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 193 d.lgs. 36/2023, degli artt. 1, 2, 6, 10-bis e 12 l. 241/1990, dell’art. 70 d.lgs. 209/2024, dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione, nonché il travisamento, l’illogicità e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che le proposte avrebbero dovuto essere esaminate congiuntamente, senza attribuire priorità alla proposta cronologicamente anteriore e senza applicare in modo discriminatorio il regime del decreto correttivo. Ha inoltre contestato la validità della procedura, la valutazione del piano economico-finanziario, il conflitto di interessi di alcuni consiglieri e la scelta del project financing, sebbene tali profili siano stati esaminati solo subordinatamente o assorbiti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato irricevibile la memoria di replica del Comune, perché utilizzata per introdurre per la prima volta l’intero impianto difensivo oltre la fisiologica funzione di replica e in violazione dell’art. 73 c.p.a., del contraddittorio e della parità delle parti. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità della controinteressata: la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta del promotore non esclude il sindacato sui limiti esterni del potere e sui vizi di eccesso di potere; inoltre, gli atti impugnati erano immediatamente lesivi, poiché avevano determinato un arresto procedimentale e impedito alla ricorrente di competere effettivamente per la qualifica di promotore. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che, anche nella disciplina anteriore al d.lgs. 209/2024, la prima fase del project financing, pur ampiamente discrezionale e non integralmente assoggettata alle regole dell’evidenza pubblica, dovesse rispettare i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e leale collaborazione. Il Comune non aveva dato pubblicità alla proposta della controinteressata, non aveva previsto regole per la presentazione di proposte concorrenti né un termine finale per la loro presentazione e aveva illegittimamente parcellizzato l’esame delle proposte, subordinando quella della ricorrente alla proposta cronologicamente anteriore. La data di presentazione e l’iniziale incompletezza della proposta della ricorrente erano irrilevanti, in assenza di un termine previamente stabilito per la presentazione delle proposte. Il correttivo al codice dei contratti non era applicabile alle procedure già pendenti al 31 dicembre 2024, ma le sue disposizioni confermavano e formalizzavano principi già direttamente applicabili in via interpretativa. Pertanto, tutte le proposte esistenti al momento dell’avvio della valutazione avrebbero dovuto essere esaminate contestualmente e congiuntamente. Sono stati annullati il provvedimento del 22 gennaio 2025, quello del 18 febbraio 2025 e la deliberazione consiliare n. 26 del 10 aprile 2025, con condanna solidale del Comune e della controinteressata alle spese, liquidate in euro 10.000 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 193 d.lgs. 36/2023

    La disciplina della prima fase del project financing impone il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento; quando vi siano più proposte, esse devono essere esaminate contestualmente e congiuntamente, senza attribuire priorità automatica a quella cronologicamente anteriore.

  • art. 70, comma 4, d.lgs. 209/2024

    La nuova disciplina introdotta dal decreto correttivo non si applica alle procedure già pendenti al 31 dicembre 2024; tuttavia, l’inapplicabilità dei nuovi adempimenti non esclude la rilevanza interpretativa dei principi generali che tali adempimenti hanno formalizzato.

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023

    I principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità orientano anche la fase preliminare di individuazione del promotore nel project financing.

  • art. 12 d.lgs. 36/2023

    Alle attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni della l. 241/1990 e i relativi principi generali dell’azione amministrativa.

  • artt. 1, 2, 6, 10-bis e 12 l. 241/1990

    I principi e le garanzie della legge sul procedimento amministrativo concorrono a conformare l’attività dell’amministrazione nella valutazione delle proposte di project financing.

  • art. 73 c.p.a.

    Le memorie di replica possono essere utilizzate esclusivamente per controdedurre a nuovi documenti o memorie depositati in vista dell’udienza; non possono introdurre per la prima volta l’intero impianto difensivo, eludendo i termini e comprimendo il contraddittorio.

Massime di principio

  • La prima fase del project financing, pur caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e non integralmente soggetta alle regole dell’evidenza pubblica, deve rispettare i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e leale collaborazione.
  • Quando siano presentate più proposte di project financing per il medesimo intervento o bene pubblico, l’amministrazione deve esaminarle contestualmente e congiuntamente, senza subordinare la proposta successiva alla valutazione o all’eventuale bocciatura di quella cronologicamente anteriore.
  • L’amministrazione deve rendere previamente conoscibili agli operatori interessati i criteri di valutazione, l’esistenza e i contenuti delle proposte concorrenti, le modalità per presentare modifiche o proposte concorrenti e il termine per la loro presentazione; in mancanza di un termine previamente fissato, la cronologia delle proposte non può determinare l’esclusione o la subordinazione di quelle successive.
  • L’inapplicabilità ratione temporis delle modifiche legislative introdotte dal decreto correttivo al codice dei contratti non impedisce di applicare, in via interpretativa, i principi generali di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento che la novella ha inteso esplicitare e proceduralizzare.
  • Gli atti apparentemente endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili quando, subordinando o rinviando sine die l’esame di una proposta, determinano un arresto procedimentale concreto e impediscono al proponente di partecipare effettivamente alla fase di individuazione del promotore.
  • La discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico di una proposta di project financing è sindacabile quando l’amministrazione violi i limiti esterni del potere o incorra in manifesta illogicità, sviamento, incongruità, difetto di istruttoria o motivazione impropria.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedimento disciplinareConcessioni demaniali marittimeDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaTrasparenza e pubblicità

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