Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello depositato dall'avv. Franco Patella in qualità di difensore di fiducia di Fedele, per presunta mancanza del "mandato specifico a impugnare" richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n.150/2022. Il ricorso in Cassazione deduceva che la norma non era applicabile perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata e depositata il 19/12/2022, anteriore alla data di efficacia delle disposizioni (30/12/2022), e quindi l'inammissibilità motivata sulla base di quella disposizione era errata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., si applica soltanto alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022. Poiché la sentenza impugnata era del 19/12/2022, la norma non si applicava; l'ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di L'Aquila per il prosieguo del procedimento. La decisione è stata resa con motivazione semplificata.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), art. 89
Disposizione transitoria che delimita la decorrenza delle nuove norme processuali; la Corte ha interpretato che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 (data di efficacia del decreto)
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede nuovi requisiti formali per la proposizione dell'appello (es. mandato specifico a impugnare con dichiarazione/electione di domicilio) la cui omissione può determinare inammissibilità, ma la sua applicabilità è soggetta alla disciplina transitoria richiamata dall'art. 89 del d.lgs. n.150/2022
art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. n.150/2022
Norma richiamata dal ricorrente nel complesso delle disposizioni riformatrici per sostenere la non applicabilità retroattiva delle nuove regole; va valutata insieme alle disposizioni transitorie per determinare ambito temporale di efficacia
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Criterio di censura invocato per il ricorso in Cassazione (violazione di legge/erronea applicazione di norme processuali); ha consentito alla Corte di esaminare la questione di diritto sollevata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ambito della motivazione; la Corte ha adottato la forma semplificata della motivazione ritenendo la questione non complessa e ancorata a principi già consolidati
Massime di principio
- Verificare sempre la data di pronuncia e deposito della sentenza impugnata rispetto alla data di entrata in vigore di eventuali riforme processuali: le nuove formalità si applicano solo se la sentenza è pronunciata dopo la data di efficacia delle nuove norme.
- Non è ammessa l'applicazione retroattiva di requisiti di ammissibilità introdotti da una riforma a impugnazioni di sentenze pronunciate anteriormente alla data di efficacia stabilita dalle disposizioni transitorie.
- Se un'appellanza viene dichiarata inammissibile per mancanza di un atto formale previsto da una norma nuova, controllare sempre la portata transitoria della norma; in presenza di errore di applicazione temporale, è possibile impugnare con successo in Cassazione.
- Per prudenza difensiva, dopo riforme procedure è consigliabile comunque predisporre il mandato specifico e l'elezione di domicilio, quando il termine per impugnare cade dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
- Le corti di legittimità possono adottare motivazioni semplificate quando la questione è di natura non complessa e ancorata a principi giurisprudenziali consolidati
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