Cassazione Penale, Ordinanza n. 12919/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello per la violazione dell'obbligo imposto da un foglio di via obbligatorio del Questore, con rientro nel Comune di Ischia durante il periodo di divieto. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento ai criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla particolare tenuità del fatto fosse meramente riproduttiva di questioni già esaminate dal giudice di merito e comunque infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando modalità della condotta e contesto fattuale. La doglianza sull'art. 133 c.p. è stata ritenuta non scrutinabile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito. Quanto al diniego della sospensione condizionale, la motivazione impugnata aveva evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili per formulare una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato, in ragione della condotta e della personalità dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice violata per inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune indicato
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotta come norma violata per inosservanza o erronea applicazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotta come norma violata per vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che evidenzi l'assenza di almeno uno dei presupposti richiesti; il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto
art. 133 c.p.
i criteri di commisurazione della pena sono affidati al potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono l'esame di tutti i parametri, se la motivazione è congrua e logica
art. 163 c.p.
la sospensione condizionale può essere negata se non emergono elementi idonei a formulare una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per la legittimità della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 131-bis c.p.
motivo ritenuto adeguatamente disatteso dal giudice di merito in presenza di modalità della condotta e contesto fattuale
art. 133 c.p.
il controllo di legittimità non può tradursi in rivalutazione del materiale fattuale già apprezzato
art. 163 c.p.
il diniego può fondarsi sull'assenza di elementi positivi relativi a personalità e condotta
Massime di principio
- La motivazione che escluda la particolare tenuità del fatto è sufficiente quando dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale elemento è ritenuto decisivo dal giudice di merito.
- Le censure in cassazione contro il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua su modalità della condotta e contesto dell'azione.
- In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito esercita un potere discrezionale sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; non è necessario che siano esaminati espressamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p. se la motivazione complessiva è adeguata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice escluda la possibilità di una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato sulla base della condotta tenuta e della personalità desumibile dagli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esonero da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12824/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12831/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12832/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12833/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12834/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_penale · 8 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12835/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →