Cassazione Penale, Sentenza n. 8382/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, perché si pronunci specificamente sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, in relazione all'art. 222, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) resa ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p.
Norme richiamate
art. 222, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente; nella fattispecie il giudice di merito ha omesso di applicare tale sanzione, omissione ritenuta illegittima dalla Corte
art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
Riferimento al reato contestato all'imputata (norma penale sostanziale oggetto del procedimento), indicato nel capo di imputazione alla base della sentenza di applicazione della pena
art. 444 ss., cod. proc. pen.
Norme che disciplinano l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. "patteggiamento"), regime procedurale entro il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Modifica procedurale rilevante che, insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, è stata interpretata come compatibile con l'ammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie
art. 606, cod. proc. pen.
Prevede l'esercizio del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato questa norma per stabilire che è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena quando si censura l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie
Sezioni Unite, sentenza n. 21369/2020 (dep. 17/07/2020)
E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative
Principio di diritto secondo cui, anche in caso di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare l'omessa o errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
Massime di principio
- In caso di sentenza di applicazione della pena (patteggiamento), l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa (es. sospensione o revoca della patente ai sensi dell'art. 222 c.d.s.) costituisce motivo di censura in cassazione e può determinare l'annullamento limitato alla parte relativa all'accessorio
- Il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione quando rilevi violazione di legge per omissione dell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ammesso tale rimedio
- Se la Corte di cassazione annulla limitatamente all'omessa applicazione dell'accessorio, il giudice di merito viene rinviato per decidere nuovamente sul punto, in diversa composizione, e deve motivare l'applicazione o la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada devono essere espressamente valutate e, ove previste dalla norma per il fatto commesso, devono essere applicate dal giudice; la loro omissione è vizio di legalità correggibile in sede di cassazione
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