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Ordinanza

Ordinanza n. 689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto che la parte appellante aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione dell’istanza cautelare. Di conseguenza ha dichiarato improcedibile la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o il merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. III quater, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Nel giudizio di appello sono stati proposti anche appelli incidentali dall’Università degli studi di Roma La Sapienza e dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello né le censure rivolte agli atti amministrativi originariamente contestati.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante

    La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali dell’appellante.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta in appello diviene improcedibile quando il richiedente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla sua trattazione.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla domanda cautelare preclude l’esame dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La declaratoria di improcedibilità dell’istanza cautelare non definisce il merito dell’appello né incide, di per sé, sulla validità della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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