Cassazione Penale, Ordinanza n. 38037/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 79, lett. c), del medesimo d.P.R. Il ricorso era fondato su un unico motivo: dedotta violazione dell'art. 131-bis c.p., con censura del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sosteneva che tale beneficio era stato escluso erroneamente valorizzando una recidiva ritenuta dai giudici di merito come reiterata, specifica e infraquinquennale, mentre la contestazione e la ricostruzione corretta riguardavano solo la recidiva reiterata infraquinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproponesse censure già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta, e fosse inoltre diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Ha aggiunto che, pur essendo erronea la qualificazione della recidiva in termini di specificità, ciò non incideva sul giudizio di gravità del fatto, poiché la recidiva reiterata infraquinquennale effettivamente sussistente era comunque indice di accentuata pericolosità sociale. Ha quindi applicato la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., richiamando i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, richiamata insieme all'art. 79, lett. c), del medesimo d.P.R.
art. 79, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002
disposizione richiamata quale riferimento normativo complementare del fatto contestato
art. 131-bis c.p.
invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte esclude che nel caso concreto ne ricorrano i presupposti
art. 133, primo comma, c.p.
richiamato per la valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno ai fini del giudizio di gravità del fatto
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- L'errore nella qualificazione di una circostanza soggettiva, come la specificità della recidiva, non impone automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto quando, sulla base degli elementi effettivamente sussistenti, il giudizio complessivo di gravità resti invariato.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può negare la particolare tenuità del fatto valorizzando, in modo complessivo e congiunto, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile e l'entità del danno o del pericolo.
- La recidiva reiterata infraquinquennale può essere considerata indice di accentuata pericolosità sociale e incidere negativamente sul giudizio di particolare tenuità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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