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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40084/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati responsabili di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta documentale e preferenziale e ricorso abusivo al credito, denunciando: 1) motivazione omessa o apparente (violazione art.125 c.p.p. e art.111 Cost.), con rinvio meramente formale alla sentenza di primo grado; 2) errata qualificazione giuridica e vizi di diritto e di prova in relazione al reato di bancarotta documentale (art.216 L.F.), sostenendo che le presunte irregolarità riguardavano bilanci e non le scritture contabili, mancando prova della falsità delle poste e del pagamento delle fatture; 3) nullità o vizio per contraddittorietà rispetto ai capi di imputazione (art.522 c.p.p.); 4) illegittima determinazione della provvisionale per mancata prova del nesso di causalità tra condotte e danno (art.539 c.p.p.). Sono stati poi depositati motivi aggiunti che riproponevano le stesse doglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Corte d'appello è risultata insufficiente e meramente per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, senza confronto argomentato con le specifiche censure difensive e senza esplicitare il percorso logico-giuridico. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul dovere di motivazione e sulla distinzione tra bancarotta documentale (riguardante libri e scritture contabili) e omissioni di bilancio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. La Cassazione non ha risolto il merito della responsabilità penale, ma ha disposto il nuovo esame per carenza motivazionale dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione adeguata e non apparente; la Corte ha ritenuto che il rinvio meccanico alla sentenza di primo grado non soddisfi il dovere motivazionale in sede d'appello.

  • art. 111 Cost.

    Principio del doppio grado e obbligo che il secondo grado fornisca autonoma e adeguata giustificazione delle decisioni, garantendo il controllo giurisdizionale.

  • art. 216 Legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo la quale la fattispecie concerne la tenuta e conservazione di libri e scritture contabili e non si estende automaticamente alle omissioni o irregolarità del bilancio.

  • art. 223 Legge fallimentare

    Richiamata nel procedimento come riferimento al capo di imputazione relativo a bancarotta per distrazione; la sentenza di Cassazione sottolinea la necessità di coerenza e chiarezza tra capo d'imputazione e motivazione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Tutela contro la condanna riferita a fatti diversi da quelli contestati: la Corte ricorda che la motivazione deve essere coerente col capo di imputazione e che divergenze non chiarite possono integrare vizio di motivazione o nullità.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Regole sulla provvisionale: la concessione di somme a titolo provvisionale richiede adeguata prova del danno e del nesso di causalità con le condotte ascritte; la carenza di prova è profilo rilevante ai fini del controllo sulla misura provvisionale.

  • art. 192, 598, 605 cod. proc. pen.

    art. 192, 598, 605 c.p.p.

    Riferimenti processuali richiamati dai ricorrenti in tema di onere e regole probatorie e di impugnazione; la Corte non ha risolto nel merito ma ha indicato che tali profili richiedono valutazione motivata in sede di appello.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve motivare in modo autonomo e argomentato: il mero rinvio alla sentenza di primo grado (motiva per relationem) è insufficiente e può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
  • La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (art.216 L.F.) riguarda libri e scritture contabili; irregolarità o omissioni nel bilancio non ricadono automaticamente in tale nozione e richiedono una specifica deduzione e prova per essere qualificate come reato.
  • La sentenza deve indicare chiaramente quali documenti contabili sono ritenuti falsi o alterati e come tali elementi integrano l'elemento soggettivo del reato; l'assenza di questa specificazione ostacola il controllo di legittimità.
  • La determinazione della provvisionale necessita di prova del danno e del nesso causale tra condotte e pregiudizio alla massa dei creditori; la carenza di tali elementi va valutata e motivata.
  • Se la motivazione della sentenza appare contraddittoria rispetto al capo di imputazione o si riferisce a norme diverse senza spiegazione, può configurarsi vizio formale rilevante ai fini dell'annullamento.
  • In situazioni analoghe conviene contestare puntualmente nel ricorso in Cassazione l'insufficienza della motivazione di appello e richiedere, se presenti, il rinvio per nuovo esame qualora il giudice non abbia affrontato specifiche censure difensive.

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