Cassazione Civile, Ordinanza n. 17161/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano conferito da tempo il proprio patrimonio in gestione alla banca tramite un servizio di gestione individuale di portafogli; il 23 novembre 2007 avevano deciso, su consiglio di un promotore finanziario, di svincolare tali somme e reinvestirle nel fondo comune MPS Alternative Efficient II, gestito da una SGR appartenente al medesimo gruppo bancario. L’operazione aveva dato esiti negativi e i clienti, dopo aver ottenuto il rimborso di una somma inferiore al capitale versato, avevano citato la banca chiedendo il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto provato l’adempimento degli obblighi informativi e degli obblighi relativi al conflitto di interessi, valorizzando questionari MiFID, contratto quadro, nota informativa, regolamento del fondo, conferma di investimento e testimonianze. Nel ricorso per cassazione i clienti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 343 e 346 c.p.c. per avere la Corte ritenuto che la questione del conflitto di interessi dovesse essere riproposta con appello incidentale e fosse quindi preclusa; 2) in via subordinata, violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 21 e dell’art. 23 TUF e delle norme regolamentari Consob, per avere la Corte ritenuto provato l’adempimento della banca rispetto agli obblighi connessi al conflitto di interessi; 3) violazione delle norme sugli obblighi informativi verso investitori qualificati o esperti di fatto, censurando la qualificazione dei ricorrenti come investitori esperti; 4) violazione delle medesime norme con specifico riguardo a una delle due cointestatarie, che non avrebbe partecipato agli incontri informativi ma solo sottoscritto la documentazione; 5) ulteriore violazione delle norme in materia di informazione e valutazione di adeguatezza, oltre a vizio motivazionale per mancata considerazione di una testimonianza ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata per far decorrere il termine breve di impugnazione, egli deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano dichiarato la notificazione della sentenza d’appello, ma non avevano depositato la copia notificata della decisione; l’allegato indicato come tale conteneva in realtà la notifica del ricorso per cassazione. Poiché il ricorso era stato notificato due giorni dopo la scadenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., è stata pronunciata l’improcedibilità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla banca le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
la notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre ricorso; se il ricorso è notificato oltre tale termine, assume rilievo l'onere di deposito della copia notificata della sentenza
art. 369 c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza
art. 372, comma 2, c.p.c.
consente il deposito successivo del documento mancante nei limiti temporali previsti
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 112 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per la pretesa omessa pronuncia sulla questione del conflitto di interessi
art. 343 c.p.c.
invocato dai ricorrenti in tema di appello incidentale
art. 346 c.p.c.
invocato dai ricorrenti in tema di riproposizione delle domande e difese assorbite
art. 2697 c.c.
invocato in relazione all’onere della prova dell’adempimento degli obblighi informativi e di gestione del conflitto di interessi
art. 21 d.lgs. 58/1998
richiamato come fonte degli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell’intermediario nei servizi di investimento
art. 23 d.lgs. 58/1998
richiamato per l’onere probatorio gravante sull’intermediario in ordine all’adempimento diligente dei propri obblighi
artt. 27, 28, 29, 31, 34, 39, 40 Reg. Consob 16190/2007
richiamati come norme regolamentari sugli obblighi informativi, di adeguatezza e di gestione dei conflitti d’interesse
art. 21, comma 1-bis, lett. a) e b), d.lgs. 58/1998
richiamato nei motivi di ricorso come parametro degli obblighi dell’intermediario
art. 23, ultimo comma, d.lgs. 58/1998
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova nei contenziosi contro l’intermediario
art. 1, comma 1, lett. m-duodecies), d.lgs. 58/1998
richiamato per la qualificazione degli investitori
art. 29 Direttiva 2004/39/CE
richiamato come fonte europea degli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del ricorso in senso sfavorevole
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
art. 6 CEDU
richiamato solo per escludere che la sanzione processuale dell’improcedibilità contrasti con il diritto di accesso al giudice
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione deduce o implica che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, deve depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la mancanza di tale documento comporta improcedibilità se il ricorso è stato proposto oltre il termine breve.
- L’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della sua relata di notificazione: la mancanza di uno solo dei due documenti è sufficiente a determinare l’improcedibilità, salvo i limitati casi in cui il documento sia stato comunque depositato nei termini, sia già nella disponibilità del giudice, oppure il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve.
- In presenza di improcedibilità del ricorso, la Corte di cassazione non esamina nemmeno le ulteriori censure di merito o le eccezioni della controparte, poiché l’atto processuale non è scrutinabile nel contenuto.
- Nei giudizi aventi ad oggetto servizi di investimento, i motivi di ricorso che contestano l’adempimento degli obblighi informativi e la gestione del conflitto di interessi restano irrilevanti se il ricorso è processualmente improcedibile per difetto di un presupposto documentale essenziale.
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