Ordinanza n. 6120/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 1/3/2022, notificato il 19/8/2022, recante rigetto della domanda per la concessione della cittadinanza italiana K.10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno recante rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. L'ordinanza non riporta i motivi di censura dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e la possibilità di definire la controversia nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione. Ha rilevato che l'Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, in adempimento all'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi decisa la legittimità del diniego di cittadinanza; il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento; nel caso concreto il deposito è stato ritenuto effettuato.
art. 72-bis c.p.a.
Il differimento della trattazione è soggetto alle condizioni previste per il rispetto degli impegni connessi allo smaltimento dell'arretrato e al PNRR, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è ammesso solo in presenza di eccezionali motivi, secondo quanto richiamato dall'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, in una causa inserita nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, persiste l'interesse alla decisione e l'istruttoria risulta completa, il collegio può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire nel merito la controversia.
- La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della completezza dell'istruzione costituisce un adempimento preliminare alla calendarizzazione della causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
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