Sentenza n. 321/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 104/2010 della sentenza n. 225/2025 emessa in data 27.03.2025 dal Tribunale di Pescara – sezione Lavoro Dott.ssa Valeria Battista, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 225/2025 del Tribunale di Pescara, sezione Lavoro, passata in giudicato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto tramite PEC la conferma dell'avvenuta attivazione della carta del docente in suo favore, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'attivazione della carta del docente aveva determinato l'oggettivo soddisfacimento dell'interesse leso e la piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, facendo venire meno ogni contrasto tra le parti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento dell'interesse è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112 d.lgs. 104/2010
La disposizione è indicata quale fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, d.lgs. 104/2010
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti per l'integrale soddisfacimento dell'interesse azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione, successivamente all'instaurazione del giudizio, esegue integralmente il comando contenuto nella decisione passata in giudicato, soddisfacendo l'interesse sostanziale del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese: quando l'interesse del ricorrente è stato soddisfatto solo dopo l'avvio del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base al criterio della soccombenza virtuale.
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