Sentenza n. 204/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento del diritto della ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea scienze dell'amministrazione (anni 5), ed il riconoscimento, nell'ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell'arma dei carabinieri, del periodo legale del corso di laurea ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge. Il tutto, ove necessario, previo annullamento, e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità di eventuali provvedimenti di rigetto della propria precedente istanza formulata nell'anno 2017, di contenuto ed estremi sconosciuti dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riscontro e asseriti provvedimenti di rigetto dell'istanza per il riscatto gratuito ai fini pensionistici degli anni di laurea
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in possesso di una laurea quinquennale richiesta quale requisito per l'accesso ai ruoli direttivi del Corpo forestale dello Stato, soppresso dal d.lgs. n. 177/2016, è transitata nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017. Ha chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea senza oneri, ai fini pensionistici e degli ulteriori effetti indicati nel ricorso. Dopo una prima istanza presentata nel 2017, ha reiterato la richiesta il 5 gennaio 2022, senza ricevere riscontro. Ha quindi proposto azione di accertamento del diritto, chiedendo, ove necessario, l'annullamento, la disapplicazione o la declaratoria di illegittimità degli eventuali atti di rigetto non conosciuti.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha adottato il decreto n. 49 dell'8 maggio 2025, riconoscendo alla ricorrente, ai fini pensionistici, il periodo legale del corso di laurea ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La pronuncia è stata qualificata come decisione di merito, non meramente processuale, perché accerta l'integrale soddisfazione della pretesa; essa è quindi astrattamente suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e di essere posta a fondamento di un eventuale giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa, in applicazione del principio di soccombenza, poiché il provvedimento spontaneo dell'Amministrazione ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 1092/1973
Prevede il beneficio del riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea per il personale cui la disposizione è applicabile; il provvedimento amministrativo sopravvenuto ha riconosciuto tale beneficio alla ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.
art. 177 d.lgs. 177/2016
È richiamato quale provvedimento legislativo che ha disposto la soppressione del Corpo forestale dello Stato, determinando il transito della ricorrente nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un'attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, tale da soddisfare pienamente e irretrattabilmente la pretesa e da non lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. definisce la controversia nel merito, accertando che la pretesa dedotta in giudizio è stata soddisfatta dall'attività amministrativa sopravvenuta; non costituisce una decisione di mero rito.
- Una sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, può acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale e, ove ne ricorrano i presupposti, può essere fatta valere in sede di ottemperanza.
- Quando l'amministrazione soddisfa spontaneamente la pretesa del ricorrente durante il giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio di soccombenza virtuale o sostanziale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa mediante il provvedimento sopravvenuto.
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