Cassazione Penale, Sentenza n. 40408/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'abusivo svolgimento di attività finanziaria riservata (artt. 106 e 132 TUB) e reati fine relativi al rilascio di garanzie e pegni da società non autorizzate. Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza del reato in quanto le attività rientrerebbero nel mutuo riconoscimento UE (Reg. UE n.575/2013 e Direttiva 2013/36) e quindi non sarebbero soggette all'albo ex art.106 TUB; 2) la natura delle garanzie (pegno non possessorio) esenterebbe dall'obbligo autorizzatorio; 3) l'assenza del dolo contestato, poiché l'operato sarebbe stato pubblico e svolto senza consapevolezza dell'illiceità; 4) la mancata sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in relazione ai primi due motivi: ha ritenuto che l'intermediazione finanziaria non è totalmente armonizzata in UE e che il mutuo riconoscimento non opera in senso estensivo per soggetti non bancari o non controllati da banche; ha altresì dichiarato inammissibile la censura generica sul carattere delle garanzie (pegno non possessorio) perché non adeguatamente confrontata con i fatti dell'ordinanza. Tuttavia il ricorso è stato accolto parzialmente sul terzo motivo: la Corte ha rilevato carenze motivazionali significative circa la prova del dolo (in particolare la motivazione che desumeva il dolo dall'omessa dichiarazione dei redditi è insufficiente). Per tale motivo la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata affinché venga meglio esplorato il materiale indiziario e rivalutata la sussistenza del dolo e, di conseguenza, le esigenze cautelari (il quarto motivo è stato assorbito).
Norme richiamate
Testo Unico Bancario (TUB), art. 106
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114 quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
La Corte interpreta l'art.106 nel senso che l'esercizio nei confronti del pubblico di attività quali il rilascio di garanzie rientra nella riserva agli intermediari iscritti: soggetti non autorizzati che svolgono professionalmente tali attività possono integrare il reato ex art.132 TUB.
Testo Unico Bancario (TUB), art. 132
Criminalizza lo svolgimento, nei confronti del pubblico, di attività finanziarie riservate dall'art.106 in assenza delle dovute autorizzazioni o iscrizioni; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti sull'assenza delle autorizzazioni fondino l'ipotesi delittuosa.
Direttiva 2013/36/UE e Regolamento (UE) n. 575/2013
La Corte osserva che il mutuo riconoscimento e le deroghe previste dalle normative UE sono limitate agli enti creditizi o a soggetti controllati da banche; pertanto il richiamo difensivo al mutuo riconoscimento non può essere accolto per soggetti non bancari o non controllati da banche.
Legge n.146/2006, art. 3, comma 1, lett. d)
Richiamata per la qualificazione della transnazionalità: le condotte, pur commesse in Italia, hanno effetti significativi su rapporti bancari esteri e quindi possono essere qualificate come 'transnazionali' secondo i criteri giurisprudenziali.
TUF, art. 83-octies
Il provvedimento richiamava la disciplina connessa alle procedure per strumenti finanziari (securities lending, escrow agent etc.); la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato concretamente che le operazioni rientrassero nella fattispecie del pegno non possessorio esentato dal regime autorizzatorio.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sentenza Adami (Sez. U, n. 18374 del 31/12/2013)
Richiamata per i criteri della transnazionalità: essa non è autonomo reato ma un predicato applicabile a delitti con pena massima non inferiore a quattro anni purché ricorra una delle condizioni indicate (pluristatalità, preparazione in altro Stato, gruppo criminale operativo in più Stati o effetti sostanziali in altro Stato).
Massime di principio
- L'attività di rilascio di garanzie e di altri impegni di firma svolta con carattere di professionalità nei confronti del pubblico rientra nella riserva prevista dall'art.106 TUB e richiede autorizzazione/iscrizione: l'assenza di tali requisiti può integrare il reato ex art.132 TUB.
- Il mutuo riconoscimento UE non è automaticamente applicabile a tutte le attività finanziarie: si estende principalmente agli enti creditizi e agli enti finanziari controllati da banche; le società non bancarie devono dimostrare i requisiti e le procedure nazionali per operare in Italia.
- La qualificazione di una garanzia come "pegno non possessorio" per sottrarla al regime autorizzatorio richiede un'analisi fattuale dettagliata; argomentazioni generiche in sede di legittimità sono inammissibili.
- Per il reato di associazione a delinquere è richiesto dolo diretto (consapevolezza e volontà di partecipare alla finalità del sodalizio), non è sufficiente il dolo eventuale; pertanto la prova del coefficiente psicologico richiede elementi indiziari pregnanti e collegati logicamente ai fatti.
- L'omessa indicazione di redditi nelle dichiarazioni fiscali può essere un indizio suggestivo ma, da sola, non prova la consapevolezza dell'illiceità delle condotte connesse a delitti associativi o di esercizio abusivo di attività finanziaria.
- La transnazionalità dei reati può essere riconosciuta quando, oltre alla commissione in più Stati, si riscontrino fattori quali pianificazione, controllo o effetti sostanziali in altri Stati, secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza.
- In sede cautelare il giudice deve motivare adeguatamente la sussistenza del dolo e la sussistenza delle esigenze cautelari: carenze motivazionali sul coefficiente soggettivo possono determinare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.
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