Cassazione Civile, Ordinanza n. 22496/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, recuperando a tassazione maggiori redditi non dichiarati e irrogando sanzioni sulla base di movimentazioni bancarie rilevate su più rapporti intestati al contribuente. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo non giustificate le movimentazioni. In cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per asserita sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto non abilitato; 2) violazione degli artt. 1 e 6 d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR ritenuto provata, senza base adeguata, l'attività professionale del ricorrente quale consulente in materia di infortunistica stradale, e per non aver considerato che le somme provenivano da liberalità di parenti e conoscenti; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e della sentenza, per asserito difetto di motivazione dell'avviso; 4) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e della disciplina degli studi di settore/parametri, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento induttivo e la mancata considerazione delle deduzioni rese al contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sulla sottoscrizione dell'avviso era stata prospettata per la prima volta in cassazione; ha richiamato inoltre il principio per cui l'avviso può essere sottoscritto da funzionario delegato di area direttiva, senza che rilevi la declaratoria di incostituzionalità evocata dal ricorrente. Ha respinto il secondo motivo perché volto a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, che aveva ricondotto le movimentazioni a un'attività di lavoro autonomo collegata all'infortunistica stradale e aveva escluso la tesi delle liberalità, anche per la pluralità dei conti e per l'entità di alcuni versamenti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso, richiamante atti già noti al contribuente, distinguendo il profilo della motivazione dell'atto da quello della prova dei fatti costitutivi della pretesa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, reputando inconferente il richiamo a studi di settore e parametri, poiché l'accertamento era fondato su indagini bancarie e sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, risultando quindi legittimo il ricorso alle presunzioni di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la questione sulla validità della sottoscrizione è anche preclusa se non dedotta nei gradi di merito
art. 1 d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione reddituale dell'attività svolta
art. 6 d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione reddituale delle somme contestate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
è richiamato anche per la dedotta motivazione/legittimazione dell'accertamento, ma la Corte ha ritenuto il motivo inconferente o inammissibile
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
invocato dal ricorrente in relazione al dedotto vizio motivazionale
art. 7 L. n. 212/2000
la Corte ribadisce che la motivazione dell'atto tributario è sufficiente se consente di individuare la pretesa e di difendersi, anche per relationem
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per contestare il metodo di accertamento; la Corte reputa invece legittimo l'accertamento fondato su elementi bancari presuntivi
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato dal ricorrente in relazione all'accertamento analitico-induttivo e agli studi di settore
art. 3, comma 181, L. n. 549/1995
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei parametri di accertamento
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
costituisce la base legittimante dell'accertamento fondato sulle indagini bancarie e sulle presunzioni tratte dalle movimentazioni sui conti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la censura relativa alla sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario privo di potere non può essere esaminata in cassazione se la relativa questione non risulta dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
- L'avviso di accertamento è validamente motivato anche per relationem quando rinvia ad atti già conosciuti dal contribuente, purché il rinvio consenta di comprendere la pretesa fiscale e di approntare difese effettive.
- La validità formale della motivazione dell'atto impositivo va distinta dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria: il difetto di prova non incide di per sé sulla validità dell'atto, ma sul merito della fondatezza della pretesa.
- Le contestazioni che mirano a sovvertire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, ove sorretto da motivazione congrua, non sono sindacabili in sede di legittimità.
- L'accertamento fondato su indagini bancarie e sulle presunzioni ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando il contribuente non fornisca idonea giustificazione delle movimentazioni riscontrate.
- Il richiamo alla disciplina degli studi di settore o dei parametri è inconferente quando la pretesa fiscale si fonda non su tali strumenti, ma su elementi bancari e sull'assenza di dichiarazione dei redditi.
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