Cassazione Penale, Sentenza n. 12818/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma di condanna per omicidio volontario premeditato e porto/ detenzione illegale di armi. Il ricorrente articolava 6 gruppi di censure (nove motivi complessivi) in sintesi: 1) censura del diniego delle attenuanti generiche nonostante le ammissioni/confessione e il contributo fornito; 2) doglianza sulla presunta svalutazione della confessione; 3) contestazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia (il padre Gerardo) e della conseguente valutazione comparativa delle dichiarazioni; 4) impugnazione della qualificazione della premeditazione nei suoi confronti; 5) contestazione dell'estensione all'imputato dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (agevolazione dell'attività camorristica); 6) censura sull'estensibilità ai suoi confronti della circostanza dei motivi abietti e futili. Si deducevano travisamento probatorio, vizi motivazionali e errata interpretazione normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in toto. Ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure, confermando la congruità e la logicità della motivazione della Corte di appello. In particolare: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato in base alla valutazione che la confessione fosse tardiva, condizionata e con finalità utilitaristiche; la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore (Gerardo) è stata considerata congrua e non viziata; l'aggravante della premeditazione poteva essere ricavata da indizi logici e circostanze (ripartizione dei ruoli, tempi, modalità); l'aggravante ex art. 416-bis.1 è stata correttamente estesa al ricorrente per la sua consapevolezza della finalità di supremazia del clan; anche la qualificazione dei motivi abietti/futili è stata ritenuta adeguatamente motivata. Di conseguenza la condanna di Ciro Perillo è stata confermata: pena dell'ergastolo (con isolamento diurno per mesi due come indicato in sentenza di merito).
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta soggettiva e comunicabile al concorrente quando questi fosse consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; in applicazione è stata estesa a Ciro Perillo per la sua consapevolezza del contesto di supremazia territoriale del clan.
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle attenuanti generiche richiede che la confessione o la resipiscenza siano genuine, spontanee e utili alla ricostruzione dei fatti; il diniego è legittimo se l'ammissione appare tardiva, condizionata o di natura utilitaristica.
art. 187 cod. proc. pen.
La premeditazione è oggetto di prova; la sua dimostrazione può avvenire anche per indizi logici tratti da modalità, circostanze di tempo e luogo e ripartizione dei ruoli.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Richiama il principio che la valutazione probatoria è rimessa al giudice di merito secondo le regole dell'apprezzamento degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto corretta la prova logica usata per la premeditazione.
art. 173, comma 1 dispos. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in sede di articolazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzata per la sintesi dei motivi proposta dal ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la confessione appare tardiva, condizionata o finalizzata a un vantaggio processuale; la mera ammissione non obbliga al riconoscimento dell'attenuante.
- La valutazione dell'attendibilità di un collaboratore di giustizia e del rivalutare il valore delle confessioni è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce il sindacato sulle valutazioni contrastanti delle fonti probatorie se la motivazione è congrua.
- La premeditazione può essere provata anche per via indiziaria attraverso il complesso degli elementi (ruoli, tempi, preparazione, modalità esecutive); non è necessario determinare il momento esatto in cui è nato il proposito, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- L'aggravante per agevolazione di attività mafiosa si applica anche al concorrente che, pur non essendo autore principale, sia consapevole della finalità di consolidamento del potere del clan.
- La circostanza dei motivi abietti o futili può estendersi al concorrente se risulta che egli fosse a conoscenza dei motivi che animavano l'autore principale e ha comunque aderito all'azione.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che mirano a una rivalutazione delle prove o a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza indicare un preciso e non controverso travisamento dell'emergenza probatoria.
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