Cassazione Penale, Ordinanza n. 23243/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il provvedimento riguarda un'istanza, proposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra cinque reati contro il patrimonio commessi in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2018. Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso: ha valorizzato il considerevole lasso temporale tra i fatti, l'assenza di elementi favorevoli anche con riferimento ai reati più vicini nel tempo, la loro eterogeneità, la diversa collocazione dei luoghi e delle modalità esecutive. Nel ricorso per cassazione il condannato ha sostanzialmente chiesto una nuova valutazione degli stessi indici di continuazione, insistendo soprattutto sullo stato di tossicodipendenza quale elemento sintomatico di un disegno unitario; la Corte rileva però che tale stato risulta documentalmente attestato solo dal 2019, quindi in epoca successiva ai reati, e che il ricorso contesta la motivazione mediante una lettura alternativa dei medesimi dati fattuali, oltre a richiamare un passaggio testuale dell'ordinanza non presente nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo compiuto una valutazione fattuale completa sugli indici della continuazione. Ha inoltre osservato che la censura sulla tossicodipendenza non scalfisce la decisione, perché lo stato risulta accertato solo dal 2019 e, comunque, non sarebbe sufficiente da solo a fondare la continuazione in mancanza delle ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; l'istanza può essere accolta solo se risulta dimostrata l'unicità del disegno criminoso.
art. 52 D.Lgs. 196/03
impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e dei dati identificativi.
art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
richiamo finale alla tutela della riservatezza con ordine di anonimizzazione del provvedimento.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del compendio fattuale già esaminato dal giudice dell'esecuzione, specie quando la motivazione abbia dato conto di distanza temporale, eterogeneità delle condotte, diversi luoghi e diverse modalità esecutive.
- Lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente il riconoscimento della continuazione: può assumere rilievo solo se i reati risultano collegati e dipendenti da tale stato e se ricorrono anche gli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza per l'unicità del disegno criminoso.
- Non è decisivo, ai fini della continuazione, uno stato di tossicodipendenza documentalmente emerso in epoca successiva ai reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo.
- La censura di contraddittorietà della motivazione non è fondata quando si basa su un passo testuale attribuito al provvedimento impugnato ma in realtà assente dal testo del provvedimento stesso.
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