Cassazione Civile, Sentenza n. 26389/2020 del 19/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato per nullità del procedimento e della sentenza per difetto di giurisdizione: il ricorrente ha dedotto che il collegio della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che ha deciso gli appelli avverso pronunce del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano, non comprendeva un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca (o ladina) della Provincia di Bolzano, in violazione dell'art. 93 dello Statuto speciale e dell'art. 14, co. 6, delle Norme di attuazione (D.P.R. 426/84), nonché degli artt. 6 e 111 Cost., con conseguente alterazione strutturale dell'organo giudicante e vizio di giurisdizione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto in linea di principio che la mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca o ladina nel collegio chiamato a giudicare gli appelli da Bolzano può integrare un vizio di giurisdizione quando determini un'alterazione strutturale dell'organo (la prescrizione statutaria è non surrogabile). Tuttavia, nella fattispecie il ricorrente non ha prodotto prove idonee a dimostrare che i consiglieri di lingua tedesca assegnati al Consiglio di Stato (nomine presidenziali) fossero in servizio alla data dell'udienza e non avessero fatto parte del collegio; si è limitato a indicare dei nomi senza documentazione. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza probatoria. Non si è pronunciato sulle spese per mancata difesa dell'intimato; altresì la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, co.1-quater, D.P.R.115/02 (contributo unificato).
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 6
Richiamato in relazione alla tutela delle minoranze linguistiche quale principio costituzionale che giustifica la previsione statutaria di rappresentanza linguistica nell'organo giudicante.
Costituzione italiana, art. 111
Richiamato in tema di raggruppamento dei motivi inerenti alla giurisdizione e rispetto delle garanzie giurisdizionali; la sopravvenuta alterazione strutturale del giudice può integrare vizio di giurisdizione.
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/72), art. 93
"[d]elle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano"
Norma costituzionalmente rilevante che impone la presenza del rappresentante di uno dei gruppi linguistici: la sua inosservanza può determinare un'alterazione strutturale dell'organo e quindi un difetto di giurisdizione, perché l'appartenenza linguistica è un requisito non surrogabile.
Norme di attuazione dello Statuto speciale (D.P.R. 426/84), art. 14, comma 6
"[i] ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi"
Precisa la misura applicativa dell'art. 93: il collegio del Consiglio di Stato che decide gli appelli deve comprendere almeno uno dei consiglieri nominati per effetto dello Statuto; la violazione può incidere sulla "qualità" del giudice.
D.Lgs. 104/2010 (cod. proc. amm.), art. 6, co. 5
Richiamato come norma conformativa della regola di composizione del collegio amministrativo; conferma la natura obbligatoria della rappresentanza linguistica nelle sezioni che trattano appellii da Bolzano.
Codice di procedura civile, art. 362
Norma richiamata nella giurisprudenza sulle eccezioni inerenti alla giurisdizione; utilizzata per inquadrare i motivi di nullità riconducibili a vizio di giurisdizione.
Codice di procedura civile, artt. 158 e 161
Richiamati come riferimenti procedurali per i rimedi straordinari evocati (es.: rilevabilità d'ufficio di vizi gravi), ma la Corte sottolinea che la prova del vizio spetta all'attore.
Codice del processo amministrativo, art. 110
Richiamato in relazione alla possibilità di censurare vizi di giurisdizione nelle decisioni del giudice amministrativo; le Sezioni Unite possono sindacare tali vizi quando siano strutturali.
D.P.R. 115/2002, art. 13, co. 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo nel caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione dell'attore soccombente.
Massime di principio
- La mancanza di un componente richiesto da una norma costituzionale o da norme di rango primario (es. rappresentante di una minoranza linguistica) nel collegio giudicante può costituire un vizio di giurisdizione solo se tale mancanza determina un'alterazione strutturale dell'organo che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla norma.
- L'appartenenza linguistica prescritta dallo Statuto speciale non è "fungibile": non basta che il giudice abbia lo status di consigliere di Stato, è richiesta la qualità specifica (appartenenza al gruppo linguistico) indicata dalla norma.
- La distinzione tra irregolarità procedurali e difetto di giurisdizione è cruciale: molte violazioni della formazione o composizione del collegio restano questioni processuali (non sanate rilevabili solo con rimedi processuali ordinari) e non giustificano automaticamente cassazione per difetto di giurisdizione.
- Onere probatorio: chi deduce la mancanza di un componente qualificato deve fornire idonea prova (es. decreti di nomina, certificazioni di servizio) della composizione effettiva e dell'assenza dei membri previsti; la Corte non ha l'onere di compiere un'attività istruttoria sostitutiva per individuare i provvedimenti di nomina.
- Se il vizio di composizione è provato e risulta di tale gravità da alterare la struttura dell'organo, la decisione è annullabile per difetto di giurisdizione; in caso contrario, l'eccezione è inammissibile.
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