Sentenza n. 4266/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per l'inottemperanza a un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale con cui, accertata l'inottemperanza a un precedente ordine di demolizione relativo a opere edilizie realizzate sine titulo, è stata irrogata la sanzione massima di 20.000 euro prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il primo motivo deduceva l'illegittimità o nullità della sanzione per la mancata adozione di un autonomo provvedimento formale di accertamento dell'inottemperanza. Con il secondo motivo si contestava la mancata notifica di tale presunto autonomo provvedimento. Con il terzo motivo si denunciava l'applicazione retroattiva della sanzione, sostenendo che gli abusi e gli originari ordini di demolizione risalivano a epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 31, comma 4-bis, e che tali illeciti sarebbero stati insensibili alla sopravvenienza normativa. Era pacifica l'omessa esecuzione dell'ordine di demolizione richiamato dall'ordinanza impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rigettato i primi due motivi rilevando che, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, è sufficiente la constatazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; non è necessario un autonomo provvedimento formale di accertamento né la sua notificazione. L'accertamento può risultare dal verbale di sopralluogo o dalla stessa ordinanza sanzionatoria, purché il fatto dell'inottemperanza sia adeguatamente rappresentato. Nel caso concreto, l'ordinanza richiamava il verbale del sopralluogo del 20 settembre 2022 e conteneva comunque l'accertamento dell'omessa esecuzione. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ordinanza sanzionava l'omessa esecuzione di un ordine di demolizione successivo all'entrata in vigore dell'art. 31, comma 4-bis, anche se richiamava precedenti ordinanze a fini ricostruttivi. La finestra temporale di 90 giorni per l'adempimento si era quindi collocata dopo l'entrata in vigore della norma, con esclusione di qualsiasi applicazione retroattiva. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
La disposizione richiede quale presupposto della sanzione la constatazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ma non impone l'adozione di un autonomo atto formale di accertamento né la sua notificazione. L'accertamento può risultare dal verbale di sopralluogo o dalla stessa ordinanza sanzionatoria.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
La diversa sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone un regime distinto rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, è sufficiente che l'amministrazione abbia constatato l'inottemperanza all'ordine di demolizione; non è necessario un autonomo provvedimento formale di accertamento distinto dall'ordinanza sanzionatoria.
- La constatazione dell'inottemperanza richiesta dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 può risultare dal verbale di sopralluogo richiamato nell'ordinanza sanzionatoria o dalla motivazione della stessa ordinanza, senza necessità di formule rituali o di un atto separato.
- La notificazione di un autonomo atto di accertamento dell'inottemperanza non è necessaria quando l'accertamento risulta dal verbale di sopralluogo o è contenuto nella stessa ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria.
- L'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non è retroattiva quando riguarda l'inottemperanza a un ordine di demolizione adottato dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se l'ordinanza richiama precedenti ordini di demolizione o abusi risalenti a epoca anteriore.
- Ai fini del divieto di applicazione retroattiva della sanzione, rileva il momento in cui si verifica l'inottemperanza all'ordine di demolizione cui la sanzione si riferisce e decorre il termine per adempiere, non la data originaria di realizzazione degli abusi o degli eventuali precedenti ordini di ripristino.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →