Cassazione Penale, Sentenza n. 15120/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Firenze che, riformando l'assoluzione di primo grado, ha dichiarato la responsabilità penale di Paolo Pampaloni per l'utilizzo, nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2012 e 2013, di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di violazione di legge e travisamento della prova contestando il suo ruolo di concorrente e sostenendo di non essere stato più commercialista della società nel periodo delle dichiarazioni e di non aver emesso né registrato fatture; (2) omessa acquisizione di prova decisiva costituita dalla testimonianza di Giacomo Arzilli, unico addetto alla contabilità che avrebbe detto che l'incontro con le due rappresentanti della cartiera era avvenuto in sua assenza; (3) mancata motivazione circa il dolo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (1) il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per frammentazione della prova; la Corte non può esaminare estratti che non consentono la valutazione unitaria degli atti; (2) il secondo motivo è precluso perché il ricorrente aveva scelto il rito abbreviato, rinunciando in sostanza ad acquisire ulteriori prove e non poteva reclamare la mancata assunzione di quella testimonianza in appello salvo assoluta necessità non ravvisata; (3) il terzo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto sussistente il dolo, desumendolo dal ruolo del ricorrente quale consulente che proponeva la soluzione fraudolenta al cliente, dalla conferma testimoniale del coimputato e dal riscontro di analoghe modalità operative emerse negli atti acquisiti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Decreto legislativo 74/2000
Norma che disciplina il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la condotta contestata è stata inquadrata alla luce di tale articolo.
Codice penale
Riferimento alle norme sul concorso di persone nel reato e alla determinazione della responsabilità penale; il ricorrente contestava l'applicazione del concorso rispetto al suo contegno.
Codice di procedura penale
Consente la rinnovazione dell'escussione di testi in appello; la Corte ha ritenuto valida la risentita deposizione del coimputato come acquisita correttamente ai sensi di tale norma.
Codice di procedura penale
art. 581, comma primo, lett. c) e art. 591
Norme che regolano i requisiti di autosufficienza del ricorso e la necessità di indicazioni tali da permettere alla Corte di cassazione di esercitare il sindacato; usate per dichiarare inammissibile la censura basata su estratti selettivi.
Codice di procedura penale
Comma relativo ai motivi di ricorso per cassazione da cui la censura sulla mancata acquisizione della prova doveva essere valutata ma è stata ritenuta preclusa per effetto della scelta del rito abbreviato.
Codice di procedura penale
art. 438, comma 5 e art. 441, comma 5
Richiamate le regole sul rito abbreviato e sulle prove che possono essere assunte: la scelta del rito abbreviato comporta la rinuncia alla produzione di prove nuove, limitando le possibilità di integrazione istruttoria in appello.
Codice di procedura penale
Indica i limiti dell'acquisizione d'ufficio di prove in sede d'appello; la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'assoluta necessità per acquisire la deposizione lamentata.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato comporta una rinuncia di fatto all'assunzione di prove ulteriori: chi opta per esso non può poi lamentare in cassazione la mancata acquisizione di prove non già nuove o sopravvenute salvo che sussista assoluta necessità valutabile dal giudice.
- I motivi di cassazione che si fondano su estratti o stralci di atti senza consentire la valutazione unitaria della prova sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza: il ricorso deve porre la Corte in condizione di conoscere compiutamente gli atti assunti a fondamento della censura.
- La sussistenza del dolo può essere desunta in modo logico e cumulativo da ruolo professionale, iniziative rivolte al cliente, conferme testimoniali e ricorrenze di un modus operandi con altri clienti anche se l'imputato non era fisicamente presente agli incontri.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e, nel giudizio abbreviato, è ancor più vincolata al principio dell'assoluta necessità: l'impugnante deve dimostrare perché la prova omessa fosse essenziale e non disponibile al momento della scelta del rito.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente in cassazione deve formulare censure specifiche, complete e autosufficienti, allegando o riproducendo gli atti necessari a comprendere la critica al convincimento del giudice di merito.
- La Corte può valorizzare elementi di prova indiretti e congruenti tra loro (testimonianze, documenti d'indagine, ripetitività di comportamenti) per ricostruire l'elemento soggettivo del reato quando la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente.
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