Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1974 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Imposta di successione - Termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato due cartelle relative all'imposta di successione, sostenendo che fossero state notificate oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. Gli avvisi di liquidazione erano stati notificati nel 2002 e nel 2003, mentre le cartelle erano state notificate nel 2008. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che tale termine riguardasse soltanto le imposte dirette e l'IVA, non l'imposta di successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame anche delle ulteriori questioni e delle spese. La Corte ha stabilito che, nell'imposta di successione, la cartella di pagamento svolge esclusivamente una funzione di riscossione, poiché la liquidazione avviene mediante l'avviso di liquidazione. Pertanto, alla cartella non si applica il termine decadenziale biennale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. L'attività di liquidazione è comunque soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 346/1990, mentre il successivo diritto di credito è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Norme richiamate

  • Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

    La disposizione, dopo le modifiche normative richiamate dalla Corte, si applica alle imposte dirette e all'IVA nelle ipotesi previste dalla legge, ma non alle cartelle relative all'imposta di successione quando la liquidazione sia già stata effettuata mediante un avviso di liquidazione.

  • Art. 27 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Prevede un termine decadenziale per l'attività di liquidazione dell'imposta di successione. La Corte lo considera sufficiente a evitare che il contribuente resti esposto indefinitamente all'azione amministrativa.

  • Art. 41 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Disciplina la riscossione dell'imposta di successione e, secondo la Corte, consente di distinguere la fase di liquidazione dalla successiva fase di riscossione.

  • Art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine decadenziale per la formazione e consegna dei ruoli, originariamente esteso anche alle imposte indirette, è stato successivamente limitato alle imposte sui redditi e all'IVA dal riordino della disciplina della riscossione.

  • Art. 23 del d.lgs. n. 46/1999, come modificato dal d.l. n. 106/2005

    Ha delimitato l'applicazione delle norme decadenziali del d.P.R. n. 602/1973 alle imposte dirette e all'IVA, escludendo le imposte indirette come l'imposta di successione.

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nel giudizio di legittimità, in relazione all'impugnazione degli atti della riscossione.

  • Art. 2946 del codice civile

    La Corte richiama il principio generale della prescrizione decennale applicabile al diritto di credito derivante dall'imposta già liquidata.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005

    È irragionevole lasciare il contribuente troppo a lungo esposto alla pretesa del fisco per l'assenza di un termine perentorio entro il quale notificare la cartella.

    La pronuncia impone un termine decadenziale per la cartella nei casi in cui essa costituisca lo strumento necessario per liquidare l'imposta. Secondo la Cassazione, tale ratio non si applica all'imposta di successione, già liquidata con un autonomo avviso.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra liquidazione dell'imposta e riscossione del credito: il termine decadenziale riguarda la formazione della pretesa tributaria, mentre, una volta validamente liquidata, la riscossione può essere soggetta al termine ordinario di prescrizione.
  • Per l'imposta di successione, l'avviso di liquidazione è l'atto con cui l'Amministrazione determina la pretesa; la cartella successiva è normalmente soltanto uno strumento di riscossione.
  • Il termine decadenziale previsto per la notifica della cartella dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non è automaticamente applicabile a ogni tributo: va verificato l'ambito oggettivo della norma e la disciplina specifica del tributo.
  • La tempestività dell'azione va verificata separatamente: prima occorre controllare se l'avviso di liquidazione sia stato notificato entro il termine previsto dalla disciplina dell'imposta di successione; poi se la riscossione del credito sia avvenuta entro il termine prescrizionale applicabile.
  • La sentenza riguarda il quadro normativo e la fattispecie esaminati dalla Corte; per casi attuali devono essere controllate le modifiche legislative successive e gli eventuali regimi transitori.
  • La presenza di un avviso di liquidazione validamente notificato è decisiva: se manca o è invalido, la cartella potrebbe non poter sostituire l'atto liquidatorio necessario, salvo diversa disciplina applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.