Cassazione Penale, Sentenza n. 8387/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ambrosio Natale: impugnava la ritenuta responsabilità per riciclaggio (capo 24) e contestava la competenza territoriale per connessione con reato associativo, la mancanza del dolo e della prevedibilità della provenienza delittuosa degli assegni, errori nella ricostruzione di specifiche operazioni bancarie, la mancata acquisizione di documenti (libretto) e la eccessività della pena con negazione della sospensione condizionale. Angelo Amoroso: impugnava la condanna per usura continuata (capi 19 e 21), denunciando motivazione apparente o per relationem, omessa valutazione della deposizione del maresciallo Terracciano, vizi applicativi degli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen., l'inattendibilità delle persone offese e la errata applicazione dell'art. 62-bis e art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena. Francesco Schiavone: impugnava la condanna per contraffazione di valori bollati (capo 10, artt. 81, 453 e 459 cod. pen.), lamentando travisamento delle emergenze processuali, mancata risposta alle doglianze, assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Ambrosio il motivo sulla incompetenza territoriale è aspecifico e infondato: la Corte di appello ha correttamente escluso la connessione finalistica tra il reato di riciclaggio e l'associazione, ritenendo che le condotte dell'imputato fossero legate a rapporti con il solo avv. Cerciello e non all'esecuzione del programma associativo; il merito sulla sussistenza del riciclaggio e sulla misura della pena è stato ritenuto adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione. Per Amoroso i motivi sono generici o manifestamente infondati: il rinvio alla sentenza di primo grado senza specificità è inammissibile; l'eccezione sulle dichiarazioni del maresciallo non è decisiva né tempestivamente contestata; la valutazione dell'attendibilità delle persone offese e la negazione delle circostanze attenuanti generiche sono fondate su ragioni adeguate e non suscettibili di riforma in sede di legittimità. Per Schiavone i motivi sono aspecifici o infondati: la doppia motivazione dei giudici di merito è congrua; il trattamento sanzionatorio e il rifiuto delle attenuanti generiche sono adeguatamente motivati. In conseguenza è stata confermata l'inammissibilità dei ricorsi e sono state disposte le conseguenze previste dall'art. 616 cod. proc. pen. (effetti processuali e sanzioni previste dalla norma).
Norme richiamate
art. 648-bis, comma 3, cod. pen.
Riconosciuta quale circostanza applicata nella sentenza di merito per la riduzione della pena in relazione al reato di riciclaggio; la Cassazione ha ritenuto la valutazione del suo riconoscimento adeguatamente motivata.
art. 11, commi 1 e 3, e art. 12, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto della eccezione di incompetenza territoriale; la Corte ha interpretato la regola sulla competenza per connessione stabilendo che la connessione finalistica richiede identità del disegno criminoso e attinenza tra imputati/episodi, e non sussisteva nel caso di Ambrosio.
art. 81 cod. pen.
Applicato per la maggiorazione per continuazione; la Corte ha accettato la ponderazione operata dai giudici di merito nell'aumento complessivo della pena.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Richiamati nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti/mitiganti; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle circostanze e la graduazione della pena.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato con riguardo ai requisiti di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha sancito l'inammissibilità per motivi generici o aspecifici che non indicano elementi base della censura.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di Amoroso; la Corte ha ritenuto inammissibile/infondato il profilo relativo a presunte violazioni procedurali connesso all'uso delle deposizioni, perché non decisivo né tempestivamente contestato.
artt. 453 e 459 cod. pen.
Norme relative alla contraffazione e alterazione dei bolli/valori bollati contestate a Schiavone; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua e non viziata.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per le conseguenze della pronuncia di cassazione, ossia per gli effetti economici e processuali derivanti dall'inammissibilità dei ricorsi (es. condanna spese), come disposto dalla norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto come limite alla enunciazione dei motivi nella motivazione della cassazione; la Corte si è attenuta ai limiti di enunciazione strettamente necessari.
Massime di principio
- In caso di eccezione di incompetenza territoriale per connessione finalistica, la connessione sussiste solo se sussiste una identità del disegno criminoso e gli episodi/reati riguardino gli stessi imputati; la mera analogia o relazione non è sufficiente.
- Il giudice di legittimità non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della prova: può sindacare solo la congruità e la logicità del percorso argomentativo adottato dalla corte di merito.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e indicare gli elementi su cui si fonda la censura; i motivi generici o 'per relationem' sono inammissibili.
- La valutazione dell'attendibilità di testi e persone offese spetta al giudice di merito e la sua decisione è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o priva di qualsiasi supporto probatorio.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito indica elementi decisivi negativi o l'assenza di elementi positivi: non è necessario elencare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
- La determinazione della pena (base, aumenti e diminuzioni) è sindacabile in cassazione soltanto se emerge un travisamento o un arbitrio; altrimenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Per questioni relative a documenti non acquisiti o contestati (es. libretti), la censura deve dimostrare la rilevanza decisiva dell'assenza documentale; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato infondato.
- Quando si impugna in cassazione la valutazione di prove testimoniali o intercettazioni, occorre indicare specificamente in che modo la motivazione è contraddittoria o illogica; la mera richiesta di rivalutazione fattuale non è sufficiente.
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