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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25794/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato l'accertamento fiscale: si censurava, con più motivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5), l'insufficienza delle prove a dimostrare che la G&G ASD fosse realmente un'organizzazione senza scopo di lucro (e quindi il deferimento del regime fiscale agevolato), violazioni del principio del contraddittorio, vizi di motivazione (in relazione alla nuova formulazione del n.5) e, infine, la mancata considerazione del riconoscimento dei costi nella ricostruzione del reddito d'impresa. Il ricorrente sosteneva che l'attività non potesse essere qualificata come commerciale e che la CTR non avesse adeguatamente valutato le prove e rispettato il diritto di difesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi ritenendoli, in massima parte, contestazioni dell'apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito (inammissibili come doglianze di diritto), e ha invece accolto il sesto motivo relativo all'omessa pronuncia sul riconoscimento dei costi necessari per la produzione del reddito. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata solo per il profilo relativo al quantum del reddito (ricostruzione e riconoscimento dei costi) e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame su quel punto; le spese di lite sono state regolate in conseguenza

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4, 5

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" (nuovo n.5) e richiamo ai motivi di cassazione per violazione di legge e omessa pronuncia

    La Corte ricorda che il nuovo n.5 richiede la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo e non più la generica censura di motivazione insufficiente; molte doglianze sono state considerate valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione, mentre l'omessa pronuncia sul profilo dei costi è stata qualificata come vizio rilevante (riqualificato ai sensi del n.4 come omessa pronuncia)

  • Legge 15 maggio 1991, n. 398, art. 1

    regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche

    Il riconoscimento del regime agevolato richiede che l'associazione sia senza fine di lucro e rispetti requisiti formali e sostanziali; è necessario verificare sia lo statuto sia la concreta attività svolta

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 7

    requisito IVA relativo all'esclusione della devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento

    Per l'IVA il requisito che lo statuto escluda la devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento è centrale per qualificare l'ente come organismosenza scopo di lucro; tuttavia conta anche l'effettivo svolgimento dell'attività

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8)

    riferimento normativo per le imposte dirette in tema di associazioni sportive dilettantistiche

    Analogamente all'IVA, per le imposte dirette è necessario che lo statuto e la pratica dell'ente corrispondano alla nozione di organismo senza scopo di lucro; la presenza/assenza dell'elemento associativo e delle entrate associative è rilevante

  • art. 2082 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non-commercialità dell'attività; la Corte ha valutato che l'applicazione o meno di norme civili richiede in Cassazione che siano evidenziati fatti decisivi non valutati dal giudice di merito

  • Cassazione, giurisprudenza richiamata

    "omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo" (Cass. Sez. U., sent. n. 8053/2014) e richiamo ai principi sulla valutazione degli indizi (es. Cass. n. 12002/2017, n. 5374/2017)

    La Corte applica il principio che la gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno valutate nel loro complesso e che l'omessa menzione di tutte le risultanze probatorie non implica automaticamente un vizio di motivazione, purché il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato

Massime di principio

  • In cassazione non è sindacabile il semplice dissenso sulla valutazione delle prove fatto dal giudice di merito: le doglianze che in realtà impugnano il libero apprezzamento probatorio sono inammissibili se non indicano un omesso esame di un fatto decisivo previsto dal nuovo n.5 dell'art. 360 c.p.c.
  • Per ottenere il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche occorre oltre alla conformità formale dello statuto anche la verifica concreta dell'attività svolta: assenza dell'elemento associativo, mancanza di entrate associative o di soci sono circostanze capaci di far decadere l'agevolazione
  • La valutazione degli indizi deve essere complessiva (criterio di gravità, precisione e concordanza) e singoli indizi deboli possono essere rafforzati dalla loro combinazione; la Corte accetta il ragionamento probatorio se sorretto da riferimenti al compendio istruttorio
  • Le doglianze procedimentali (violazione del contraddittorio, diritto di difesa) richiedono che siano indicate circostanze di fatto decisive non valutate dal giudice, non bastano censure generiche; inoltre l'amministrazione non è obbligata a replicare punto per punto le osservazioni dell'interessato
  • Se in sede di ricostruzione del reddito l'organo giudicante omette di pronunciarsi su profili decisivi quali il riconoscimento dei costi necessari per la produzione del reddito, tale omissione integra vizio rilevante di omessa pronuncia e giustifica la cassazione e il rinvio per nuovo esame
  • In caso di rinvio per cassazione il giudice di merito dovrà esaminare il profilo indicato dalla Cassazione (qui: il riconoscimento dei costi) e motivare espressamente la propria decisione alla luce delle risultanze istruttorie

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