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Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - Catania, Sezione 2

Ricorso avverso silenzio - rigetto per accesso atti amministrativi.

Giustizia amministrativa202502193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 5 agosto 2025, relativa al piano ferie aziendale e ai nominativi dei dipendenti che avevano fruito di ferie il 4 agosto 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego di ATM S.p.A. sulla richiesta di ottenere copia del piano ferie aziendale e di conoscere, per ciascun dipendente che avesse fruito di ferie il 4 agosto 2025, il nominativo, la data di presentazione della richiesta nel sistema informatico ZCONNECT e la data di autorizzazione da parte dell’ufficio competente. Il TAR ha rilevato che l’eventuale accoglimento della domanda potrebbe incidere sugli interessi dei dipendenti o di altri terzi coinvolti nella vicenda, i quali devono pertanto essere posti in condizione di partecipare al giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti eventualmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, individuati negli eventuali dipendenti coinvolti. Considerato il numero rilevante dei controinteressati e l’oggetto della controversia, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso e del ricorso integrale sul sito istituzionale di ATM S.p.A. Il ricorrente dovrà provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e depositare la documentazione attestante la notifica entro i successivi quindici giorni. ATM S.p.A. dovrà mantenere online l’avviso e la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare un attestato dell’avvenuta pubblicazione. È stato fissato in euro 200,00 l’importo dovuto dal ricorrente ad ATM S.p.A. per l’attività di pubblicazione. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente a oggetto il silenzio-diniego su un’istanza di accesso, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti individuabili che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento della domanda, in particolare quando l’accesso riguarda dati o documenti riferibili a dipendenti o terzi.
  • Quando i controinteressati sono numerosi o non agevolmente individuabili, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità idonee a rendere conoscibili il ricorso, gli atti impugnati e lo svolgimento del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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