Sentenza del 21/03/2016 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA -operazioni oggettivamente inesistenti - prova - spetta all'amministrazionefinanziaria - utilizzo di presunzioni - è possibile. Consapevolezza della frode- presunzioni - identità della compagine sociale - presenza di legami familiari- simulazione contabile del pagamento - immediata cessazione della cartiera -sono sufficienti. Nell'ipotesidi operazione oggettivamente inesistente spetta all'Amministrazione finanziariadare prova della frode e della consapevolezza della stessa da parte delcessionario o del fruitore del servizio, fermo restando che tale prova puòessere fornita anche mediante presunzioni. Nel caso di specie sono elementisintomatici idonei a fare presumere la consapevolezza del progetto frodatorioil fatto che entrambe le società coinvolte avessero gli stessi amministratori,peraltro membri dello stesso nucleo familiare, che il pagamento dellaprestazione sia stato in realtà simulato, e infine che la cartiera sia stataposta il liquidazione poco dopo l'emissione della fattura per l'operazione(inesistente), con la conseguenza che va confermata la ripresa effettuatadall'ufficio finanziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, con conferma della ripresa fiscale effettuata dall’Amministrazione finanziaria. Gli elementi presuntivi sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare sia l’inesistenza dell’operazione sia la consapevolezza del contribuente circa il progetto fraudolento; di conseguenza, l’IVA indicata in fattura non è risultata detraibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell’IVA indicata in una fattura relativa a un’operazione oggettivamente inesistente. Il contribuente contestava, in sostanza, che l’Amministrazione non avesse dimostrato né l’inesistenza dell’operazione né la sua consapevolezza della frode. La decisione afferma tuttavia che l’Amministrazione può provare la frode e la consapevolezza del cessionario anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto sono stati valorizzati la coincidenza degli amministratori delle società coinvolte, i rapporti familiari tra gli stessi, la simulazione del pagamento e la liquidazione della società cartiera poco dopo l’emissione della fattura.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni oggettivamente inesistenti
In presenza di un’operazione oggettivamente inesistente, l’IVA esposta in fattura non può essere detratta. Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova dell’inesistenza dell’operazione e della frode, nonché della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Presunzioni semplici nel processo tributario
La prova richiesta all’Amministrazione può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, purché complessivamente idonei a fondare un ragionamento grave, preciso e concordante sulla partecipazione consapevole del contribuente al meccanismo fraudolento.
Massime di principio
- Nelle contestazioni relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione non può limitarsi a rilevare irregolarità formali della fattura, ma deve dimostrare l’inesistenza dell’operazione e il collegamento soggettivo o la consapevolezza del cessionario rispetto alla frode.
- La consapevolezza della frode può essere desunta da una pluralità di indizi, tra cui identità o stretti rapporti tra gli amministratori delle società, legami familiari, pagamenti simulati, assenza di una reale struttura imprenditoriale e cessazione o liquidazione della società fornitrice dopo l’emissione delle fatture.
- La regolarità formale della fattura e della contabilità non è sufficiente, da sola, a garantire il diritto alla detrazione se emergono elementi concreti che dimostrano l’inesistenza dell’operazione.
- Una volta che l’Amministrazione abbia fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, spetta al contribuente dimostrare di avere agito diligentemente e di non essere stato consapevole, né di poter ragionevolmente essere consapevole, della frode.
- La presenza di un singolo elemento sospetto potrebbe non essere decisiva, ma la convergenza di più indizi può essere sufficiente a confermare il recupero dell’IVA.
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