Cassazione Penale, Sentenza n. 07535/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) contraddittorietà/omessa valutazione in relazione all'esame della persona offesa Cappai Carlo e ai riconoscimenti fotografici effettuati da quest'ultimo, sostenendo che Cappai in una occasione aveva indicato come autore non l'odierno ricorrente ma il fratello Donato, motivo che avrebbe natura dirimente; (2) manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice del merito non avrebbe considerato il limite del cumulo materiale previsto dall'art. 81, comma 3 c.p.; (3) violazione dell'art. 628 c.p. per non avere la Corte di merito tenuto conto del nuovo minimo edittale introdotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 e deducendo la sussistenza della tenuità del fatto (danno di soli 20 euro e telefono di scarso valore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la Corte d'Appello aveva fondato la condanna essenzialmente sulle dichiarazioni di Destro Edoardo, ritenute pienamente attendibili e riscontrate, e il ricorrente non ha svolto la prova di resistenza (cioè non ha dimostrato che l'esclusione delle dichiarazioni contestate avrebbe mutato il risultato decisorio). Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e manifestamente infondato, osservando che la Corte d'Appello ha correttamente ricalcolato la pena tenendo conto dell'esclusione del reato satellite (non procedibilità per difetto di querela) e applicando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato; non si era in ipotesi di reato continuato, per cui il limite del cumulo materiale di cui all'art. 81, comma 3 c.p. non operava. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il richiamo alla tenuità ex Corte Costituzionale n. 86/2024: la rapina pluriaggravata, per le modalità e aggravanti, esclude la minima offensività richiesta per invocare la causa di non punibilità per tenuità. Conclusivamente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 3, cod. pen.
art. 81, comma 3, cod. pen.
Non è applicabile nel caso di specie perché non si è in presenza di reato continuato; la Corte d'Appello ha proceduto correttamente al calcolo della pena escludendo reati per i quali è intervenuta non procedibilità
art. 628 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al nuovo minimo edittale emergente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024; la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità della tenuità per il reato di rapina pluriaggravata
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024
Corte Costituzionale n. 86 del 2024
Introdotto il criterio della lieve entità/tenuità del fatto quale possibile causa di non punibilità o attenuante ricorrendo specifiche condizioni; la Corte di Cassazione ha chiarito che tale soglia non può essere riconosciuta quando il fatto presenta caratteristiche di elevata offensività quali una rapina pluriaggravata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024 (Cizmic)
Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv.287359-01
Richiamata quale precedente sul tema della tenuità: per riconoscere l'attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare la natura, i mezzi, le modalità, il danno/pericolo e la particolare tenuità del fatto; applicazione negativa nel caso di rapina pluriaggravata
Massime di principio
- L'omissione di una valutazione specifica di un elemento probatorio (es. riconoscimenti fotografici) non comporta automaticamente vizio motivazionale se il giudice del merito ha fondato la decisione su altre prove ritenute affidabili; per impugnare efficacemente occorre dimostrare tramite la cosiddetta prova di resistenza che l'esclusione di quell'elemento avrebbe cambiato l'esito del giudizio
- Il limite del cumulo materiale di cui all'art. 81, comma 3 c.p. si applica nelle ipotesi previste dalla norma (reato continuato); se non ricorre la continuazione, la censura relativa al cumulo materiale è infondata
- L'intervento della Corte Costituzionale che ha valorizzato la 'tenuità del fatto' non travolge automaticamente le fattispecie caratterizzate da elevata offensività: reati come la rapina pluriaggravata, per le modalità e gli elementi soggettivi/oggettivi, difficilmente soddisfano il requisito della lieve entità
- Nei casi di riconoscimenti contrastanti nel tempo (riconoscimenti fotografici diversi in momenti diversi), la loro attendibilità può essere compromessa; tuttavia, se esistono dichiarazioni di correità o altre prove riscontranti e credibili, il giudice può fondare la decisione su queste ultime
- In sede difensiva, quando si contesta la motivazione, è strategico sviluppare argomenti che dimostrino concretamente l'incidenza del vizio sulla decisione (ad es. prova di resistenza) e proporre ricostruzioni alternative della prova che rendano evidente l'incertezza dell'imputazione
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