Ordinanza n. 471/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 00055975 del 15/10/2025, comunicata in data 16/10/2025; b) Di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di diniego o mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, adottato con nota del 15 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota ministeriale con cui l'amministrazione ha definito negativamente il procedimento relativo al riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. Sono stati contestati, secondo quanto emerge dalla valutazione cautelare, l'inadeguata considerazione della documentazione concernente l'intero iter formativo svolto all'estero, incluso il piano analitico del corso di studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. La ricorrente ha inoltre censurato le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, prospettando il contrasto con il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e con gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Ha rappresentato, infine, la propria attuale prestazione di insegnamento su sostegno in forza di un contratto in corso, quale elemento rilevante ai fini del pregiudizio cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento su sostegno in corso. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ravvisato profili di fumus boni iuris perché l'amministrazione non appariva avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultavano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che la motivazione sulle differenze tra i programmi formativi doveva essere particolarmente rigorosa, anche in considerazione degli obblighi e degli obiettivi europei in materia di riconoscimento dei titoli professionali e circolazione dei lavoratori. Il Collegio ha ritenuto che le differenze formative potessero essere colmate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato in relazione al contratto di insegnamento su sostegno attualmente svolto. È stata disposta la fissazione dell'udienza di merito con separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente, e le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per la concessione della tutela cautelare fino alla scadenza del contratto in corso
La disposizione è stata applicata per riconoscere la tutela cautelare, in presenza di un fumus derivante dall'istruttoria e dalla motivazione apparentemente insufficienti dell'amministrazione e di un pregiudizio connesso alla prosecuzione del contratto di insegnamento su sostegno.
Adunanza plenaria n. 18-22/2022
le argomentazioni ostative inerenti all’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria
Il giudice richiama la precedente decisione per escludere, in sede cautelare, che la sola assenza di natura abilitante del titolo possa fondare le argomentazioni ostative dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o formativo conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- La motivazione sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello previsto dall'ordinamento nazionale deve essere rigorosa e concreta, soprattutto quando il diniego possa incidere sul sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- La tutela cautelare può essere concessa e limitata temporalmente alla scadenza di un contratto di insegnamento in corso quando sussistano, in via sommaria, dubbi sulla completezza dell'istruttoria e della motivazione del diniego e un concreto pregiudizio per la prosecuzione dell'attività lavorativa.
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