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Sentenza

Sentenza n. 758/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per grave illecito professionale e ritenuta inaffidabilità derivante da tre pregresse risoluzioni contrattuali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, risultata aggiudicataria all'esito dell'inversione delle fasi procedurali, è stata esclusa dopo la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. 36/2023. L'esclusione si fondava su tre risoluzioni contrattuali intervenute nel 2023, ritenute indicative di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti appalti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 10, 30, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e della lex specialis, nonché dei principi di buon andamento, economicità, trasparenza e correttezza, lamentando difetto di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento, illogicità e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che le risoluzioni fossero imputabili alle stazioni appaltanti, che due fossero ancora sub iudice e che la terza fosse stata definita con transazione; ha contestato la ricostruzione delle singole vicende contrattuali e lamentato la mancata considerazione della propria esperienza positiva in numerosi appalti successivi, incluso un appalto affidato da altra Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio. È stata inoltre dedotta la violazione della cosiddetta riserva di umanità, assumendo che la relazione del RUP fosse stata elaborata con l'ausilio non dichiarato o non adeguatamente controllato di sistemi di intelligenza artificiale. Sono state chieste anche la verificazione o la consulenza tecnica per accertare tale eventuale uso dell'IA, il subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., condannando la società alle spese per euro 2.500 oltre accessori. Quanto all'art. 98 del d.lgs. 36/2023, il Collegio ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale della stazione appaltante, la quale può valutare autonomamente l'affidabilità dell'operatore senza essere vincolata dalle valutazioni di altre stazioni appaltanti. La precedente ammissione della società a una gara dell'Agenzia del Demanio non era contraddittoria, poiché risaliva a un momento anteriore alle risoluzioni considerate e le Direzioni regionali disponevano di autonomia operativa nelle procedure di rispettiva competenza. Il giudice ha escluso ogni automatismo, rilevando che la valutazione era stata compiuta sulla base della documentazione introdotta anche dalla società e che la stazione appaltante aveva richiesto gli atti relativi alle impugnazioni delle risoluzioni. Non era necessario definire in sede amministrativa il merito delle controversie civilistiche: la stazione appaltante doveva valutare, alla luce della documentazione e delle reciproche contestazioni, se le condotte poste a fondamento delle risoluzioni potessero incidere sull'affidabilità rispetto allo specifico appalto. La pendenza di giudizi civili non impediva quindi la valutazione, soprattutto considerando che una delle controversie era stata definita in primo grado con sentenza sfavorevole alla società. La relazione del RUP è stata ritenuta sufficientemente motivata perché aveva illustrato le ragioni delle precedenti risoluzioni, le analogie tra i precedenti appalti e quello oggetto della gara e il rischio che condotte analoghe potessero compromettere la regolare esecuzione del nuovo contratto. Tre risoluzioni non costituivano un episodio isolato e consentivano una valutazione non atomistica dell'affidabilità. Il TAR ha inoltre respinto la censura relativa all'IA. Non ricorreva una decisione completamente automatizzata: la relazione del RUP era una proposta, mentre la decisione finale era imputabile al dirigente competente; inoltre, l'eventuale uso dell'IA riguardava soltanto richiami giurisprudenziali e non la valutazione concreta delle condotte, rimessa al funzionario. Il richiamo a precedenti giurisprudenziali inesatti non determinava di per sé l'illegittimità dell'atto, poiché la legittimità dipendeva dalla motivazione concreta e dalle valutazioni sostanziali svolte dall'amministrazione. È stata pertanto rigettata anche la richiesta di verificazione o CTU.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    L'esclusione per grave illecito professionale presuppone elementi sufficienti a integrare l'illecito, la sua idoneità a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore e adeguati mezzi di prova.

    La stazione appaltante dispone di una valutazione discrezionale autonoma sull'affidabilità professionale. Può valorizzare anche condotte non definitivamente accertate, purché serie, attuali, documentate e motivatamente idonee a incidere sull'affidabilità; non deve decidere il merito delle controversie civilistiche relative alle precedenti risoluzioni.

  • art. 98, comma 7, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante deve tenere conto dell'eventuale impugnazione dei provvedimenti di risoluzione, rescissione, decadenza e simili.

    La pendenza dell'impugnazione deve essere considerata nell'istruttoria, ma non impedisce automaticamente di valorizzare la vicenda ai fini della valutazione di affidabilità.

  • art. 30, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    Il principio non è violato quando l'eventuale sistema di IA si limita a supportare una parte della motivazione o la ricerca di riferimenti giurisprudenziali, mentre la valutazione concreta dei fatti e la decisione amministrativa restano imputabili e controllabili da un funzionario o dirigente competente.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata.

    La controversia può essere definita in camera di consiglio con sentenza semplificata quando, sentite le parti, sussistono i relativi presupposti.

  • art. 1 l. 241/1990

    L'azione amministrativa deve rispettare i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni concrete della decisione; nel caso esaminato la motivazione dell'esclusione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 4, comma 3, e art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio

    Le Direzioni regionali dell'Agenzia dispongono di autonomia operativa nelle procedure di evidenza pubblica e nelle valutazioni relative agli appalti di rispettiva competenza territoriale.

Massime di principio

  • La valutazione del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023 è rimessa alla stazione appaltante, che deve accertare in modo motivato la serietà della condotta, la sua attitudine a incidere sull'affidabilità dell'operatore e l'esistenza di adeguati elementi di prova, senza necessità di un definitivo accertamento civilistico o penale della responsabilità.
  • La pendenza di un giudizio contro una precedente risoluzione contrattuale non impedisce, di per sé, che la relativa vicenda sia considerata nella verifica dell'affidabilità professionale, purché l'amministrazione tenga conto dell'impugnazione e motivi concretamente la rilevanza della condotta.
  • La stazione appaltante che verifica l'affidabilità professionale non deve risolvere nel merito le controversie civilistiche tra l'operatore e le precedenti stazioni appaltanti, ma deve valutare, sulla base della documentazione acquisita e delle contrapposte deduzioni, se le condotte poste a fondamento delle risoluzioni siano sintomatiche di un rischio per la regolare esecuzione del nuovo contratto.
  • La valutazione dell'affidabilità non è atomistica quando considera una pluralità di risoluzioni contrattuali e le collega alle caratteristiche del nuovo appalto; l'esecuzione regolare di altri contratti può essere valutata, ma non neutralizza necessariamente il rilievo di più vicende negative ritenute significative.
  • Non ricorre una decisione amministrativa completamente automatizzata quando il sistema di intelligenza artificiale eventualmente utilizzato supporta soltanto la ricerca o la formulazione di riferimenti giuridici, mentre l'accertamento dei fatti, il giudizio di affidabilità e la decisione finale restano affidati e giuridicamente imputati al funzionario o dirigente competente.
  • L'erroneità o l'inconferenza di alcuni richiami giurisprudenziali inseriti nella motivazione non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento se la decisione è sorretta da una valutazione concreta, autonoma e adeguatamente motivata dei fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaDecisione e riti specialiMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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