Sentenza del 12/09/2017 n. 664 - Corte di Giustizia UE
Articolo 273 TFUE - Controversia tra Stati membri e clausola compromissoria - procedura di conciliazione - Doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio -Tassazione degli interessi da valori mobiliari - Nozione di "crediti con partecipazione agli utili" - Qualificazione dei redditi derivanti dai titoli controversi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione austro-tedesca contro la doppia imposizione. Occorreva stabilire se gli interessi corrisposti su determinati titoli finanziari emessi in Germania e detenuti dalla Bank Austria, società residente in Austria, costituissero redditi derivanti da "crediti con partecipazione agli utili". I titoli prevedevano un interesse annuo fisso sul valore nominale, riducibile o sospendibile quando il pagamento avesse causato una perdita contabile, con possibilità di recuperare gli arretrati negli esercizi successivi in presenza di utili. Austria sosteneva che tali titoli non attribuissero una partecipazione agli utili; Germania sosteneva invece che la subordinazione del pagamento alla presenza di utili fosse sufficiente a integrarvi tale nozione.
La decisione
La Corte di giustizia, adita ai sensi dell'articolo 273 TFUE dopo l'esito infruttuoso della procedura di conciliazione, ha dichiarato che la nozione di "crediti con partecipazione agli utili" deve essere interpretata restrittivamente. Essa riguarda strumenti la cui remunerazione varia almeno parzialmente in funzione dell'ammontare degli utili annuali del debitore e che attribuiscono normalmente il diritto a una quota variabile, potenzialmente anche pari a zero, degli utili. I titoli controversi, invece, garantivano un interesse predeterminato e fisso; la possibilità di riduzione o sospensione incideva soltanto sulla liquidazione temporale degli interessi e non attribuiva al titolare una quota degli utili. Pertanto, gli interessi rientravano nell'articolo 11, paragrafo 1, con tassazione in via esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, ossia l'Austria. La Corte non ha disposto direttamente il rimborso delle imposte già riscosse, ritenendo di non avere elementi sufficienti e rimettendo agli Stati il compito di trarre le conseguenze della decisione. La Germania è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Articolo 273 TFUE
La Corte può "conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso".
La disposizione consente alla Corte di decidere controversie tra Stati membri collegate all'oggetto dei Trattati, anche quando il consenso a sottoporre la controversia alla Corte derivi da una clausola compromissoria generale contenuta anteriormente in una convenzione internazionale.
Articolo 11, paragrafo 1, della convenzione austro-tedesca contro la doppia imposizione
I redditi sotto forma di interessi sono assoggettati a imposta nello Stato di residenza o di stabilimento del loro beneficiario.
Costituisce la regola generale di ripartizione della potestà impositiva sugli interessi, attribuendola allo Stato di residenza del beneficiario.
Articolo 11, paragrafo 2, della convenzione austro-tedesca contro la doppia imposizione
I redditi derivanti da diritti o da crediti con partecipazione agli utili [...] possono però essere assoggettati a imposta anche nello Stato contraente da cui provengono.
È una deroga alla regola generale e deve essere interpretata restrittivamente. Si applica solo quando la remunerazione dello strumento finanziario varia almeno in parte in funzione degli utili annuali del debitore e attribuisce una partecipazione effettiva a tali utili.
Articolo 3, paragrafo 2, della convenzione austro-tedesca contro la doppia imposizione
Qualsiasi espressione non definita nella convenzione ha [...] il significato che le attribuisce [...] il diritto di detto Stato relativo ai tributi ai quali si applica la convenzione.
Il criterio del diritto interno non è sufficiente per risolvere un contrasto interpretativo tra gli Stati contraenti, poiché condurrebbe a risultati divergenti e svuoterebbe di significato la procedura arbitrale prevista dalla convenzione.
Articolo 25, paragrafi 1 e 5, della convenzione austro-tedesca contro la doppia imposizione
In caso di difficoltà o dubbi in merito all'interpretazione o all'applicazione [...] che non possano essere superati nell'ambito della procedura di conciliazione [...] gli Stati contraenti sono tenuti [...] a sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Prevede una procedura amichevole e, quando questa fallisce entro il termine previsto, l'obbligo di deferire la controversia alla Corte in forza dell'articolo 273 TFUE.
Articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
La nozione convenzionale deve essere interpretata secondo il significato ordinario dei termini, il contesto, l'oggetto e lo scopo del trattato, anziché sulla base esclusiva del diritto interno di uno Stato.
Articolo 23 della convenzione austro-tedesca contro la doppia imposizione
Prevede il metodo dell'imputazione per eliminare o attenuare la doppia imposizione quando lo Stato della fonte esercita legittimamente la potestà impositiva.
Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
La parte soccombente è condannata alle spese quando ne sia stata fatta domanda; nel caso concreto la Germania, risultata soccombente, è stata condannata alle spese.
Massime di principio
- In una convenzione contro la doppia imposizione, una clausola che consente allo Stato della fonte di tassare anche determinati interessi costituisce un'eccezione alla regola generale e va interpretata restrittivamente.
- Un interesse fisso, predeterminato al momento dell'investimento, non diventa automaticamente una partecipazione agli utili solo perché il suo pagamento può essere ridotto o sospeso in caso di perdite e recuperato successivamente.
- Per qualificare un credito come partecipativo occorre verificare se il titolare abbia diritto a una quota variabile degli utili annuali del debitore, oltre o in luogo di un interesse fisso; la mera subordinazione del pagamento alla disponibilità di utili non è sufficiente.
- Quando una nozione non è definita nella convenzione e i diritti interni degli Stati forniscono interpretazioni divergenti, prevale un'interpretazione autonoma fondata sul testo, sul contesto e sulla finalità del trattato secondo il diritto internazionale.
- La qualificazione fiscale dello strumento deve concentrarsi sulle sue condizioni economiche effettive: variabilità della remunerazione, collegamento quantitativo agli utili, rischio assunto e diritto del titolare a partecipare ai risultati positivi.
- La decisione interpretativa sulla ripartizione della potestà impositiva non comporta necessariamente un ordine diretto di rimborso delle imposte; il recupero deve essere attuato secondo le procedure nazionali applicabili e mediante cooperazione tra le autorità fiscali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 set 2017Sentenza del 12/09/2017 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 set 2017Sentenza del 12/09/2017 n. 774 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 set 2017Sentenza del 12/09/2017 n. 775 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 set 2017Sentenza del 12/09/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 set 2017Sentenza del 12/09/2017 n. 5256 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 12 set 2017Sentenza del 12/09/2017 n. 5286 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →