Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/09/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Avviso di accertamento - Sottoscrizione di altro impiegato della carriera direttiva - Delega del capo ufficio priva dell'indicazione nominativa del delegato - Illegittimità - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La delega impersonale, non contenendo il nominativo del delegato, è stata ritenuta illegittima. Di conseguenza, l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un soggetto validamente delegato è nullo. L'esito favorisce il contribuente, salvo che l'Amministrazione riesca a provare in giudizio l'esistenza di una delega valida e specifica.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva diverso dal capo dell'ufficio. La delega di firma risultava priva dell'indicazione nominativa del soggetto delegato, configurandosi quindi come delega impersonale. Ai sensi dell'art. 42 del DPR 600/1973, l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva specificamente delegato. Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza e la validità della delega.

Norme richiamate

  • Art. 42 del DPR 600/1973

    L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma richiede che la sottoscrizione provenga dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario appartenente alla carriera direttiva munito di una delega valida. La delega deve consentire di individuare specificamente il soggetto autorizzato; una delega impersonale non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è firmato da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di una delega valida.
  • La delega di firma deve essere sufficientemente specifica e indicare nominativamente il soggetto delegato; una delega generica o impersonale può determinare la nullità dell'atto.
  • Il contribuente può contestare la validità dell'avviso se la delega non è prodotta, non è riferibile al firmatario o non contiene elementi idonei a identificarlo.
  • L'onere della prova della delega grava sull'Amministrazione finanziaria, non sul contribuente.
  • La mancanza di una sottoscrizione conforme ai requisiti dell'art. 42 del DPR 600/1973 incide sulla validità dell'avviso e può comportarne la nullità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.