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Sentenza

Sentenza del 12/09/2017 n. 5256 - Comm. Trib. Prov. Milano

Atto di donazione formato all'estero - Imposta sulle donazioni - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e delle imposte correlate a un atto formato all'estero, in presenza di un donante residente all'estero al momento della donazione. Il principio richiamato è quello della territorialità previsto dall'art. 2 del d.lgs. 346/1990: l'imposta italiana è dovuta esclusivamente per i beni e i diritti esistenti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, ai fini dell'imposta di registro e delle altre imposte collegate, assumono rilievo soltanto gli atti formati all'estero aventi a oggetto beni immobili, aziende o altri beni esistenti in Italia.

La decisione

La conclusione è che, quando il donante risiede all'estero alla data della donazione, l'imposta sulle donazioni non si applica in modo generalizzato all'intero atto, ma soltanto ai beni e ai diritti situati in Italia. Gli atti formati all'estero sono fiscalmente rilevanti in Italia esclusivamente se riguardano beni o aziende esistenti sul territorio italiano; in assenza di tali beni, non sussiste il presupposto territoriale per l'imposizione italiana.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

    Principio della territorialità dell'imposta

    Se il donante è residente all'estero al momento della donazione, l'imposta italiana è dovuta soltanto sui beni e sui diritti esistenti in Italia. La norma limita quindi la potestà impositiva italiana ai beni territorialmente collegati allo Stato.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta italiana sulle donazioni occorre verificare innanzitutto la residenza del donante alla data dell'atto.
  • Se il donante è residente all'estero, l'imposizione italiana è normalmente limitata ai beni e ai diritti esistenti nel territorio italiano.
  • La mera formazione dell'atto all'estero non esclude automaticamente la tassazione italiana: è decisivo verificare se l'atto riguarda beni o aziende situati in Italia.
  • Per gli atti esteri aventi a oggetto esclusivamente beni non esistenti in Italia, in linea generale non ricorre il presupposto territoriale per l'imposta italiana sulle donazioni e per le imposte correlate.
  • La qualificazione e la localizzazione dei beni devono essere valutate concretamente, poiché possono incidere anche sull'imposta di registro e sugli altri tributi collegati all'atto.

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