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Sentenza

Sentenza del 12/09/2017 n. 5286 - Comm. Trib. Prov. Milano

Applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% - Vendita di immobili residenziali tra società del gruppo entro tre anni - Pro rata iva - Valide ragioni extrafiscali non marginali - Abuso di diritto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% a vendite di immobili residenziali effettuate tra società appartenenti al medesimo gruppo entro tre anni. L'Amministrazione contestava, in sostanza, che tali operazioni potessero integrare un abuso del diritto o fossero prive di valide ragioni economiche, rilevando il possibile vantaggio fiscale connesso alla gestione del pro rata IVA. Le società sostenevano invece che le cessioni fossero funzionali a evitare una penalizzazione derivante dalla determinazione del pro rata IVA e fossero quindi giustificate da ragioni economiche extrafiscali non marginali.

La decisione

La contestazione di abuso del diritto è stata esclusa. È stato ritenuto applicabile il terzo comma dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, poiché le operazioni erano supportate da valide ragioni extrafiscali non marginali, consistenti nell'esigenza di evitare gli effetti penalizzanti del pro rata IVA derivanti dalla gestione congiunta degli immobili. Di conseguenza, è stata riconosciuta la legittimità dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1%.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Non riportata testualmente nel testo fornito.

    L'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali esclude la configurabilità dell'abuso del diritto, anche quando l'operazione comporti un vantaggio fiscale.

  • Imposta di registro nella misura dell'1% per la vendita di immobili residenziali

    Non riportata testualmente nel testo fornito.

    L'aliquota agevolata può trovare applicazione alle cessioni considerate nella controversia, nonostante siano effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo, in assenza di abuso del diritto.

Massime di principio

  • Le operazioni infragruppo non sono abusive per il solo fatto di produrre un vantaggio fiscale: occorre verificare concretamente la presenza di ragioni economiche effettive.
  • L'esigenza di evitare una penalizzazione derivante dal pro rata IVA può costituire una ragione extrafiscale non marginale, se adeguatamente documentata e coerente con l'organizzazione dell'attività.
  • Per escludere l'abuso del diritto è importante dimostrare che l'operazione risponda a finalità gestionali, finanziarie o organizzative reali e non sia unicamente artificiosa.
  • La mera appartenenza delle società allo stesso gruppo non rende automaticamente elusiva la compravendita; rilevano la sostanza economica dell'operazione, la sua funzionalità e la proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti.
  • La motivazione economica deve essere concreta, non marginale e supportata da documentazione contemporanea, come analisi del pro rata IVA, deliberazioni societarie, contratti e valutazioni finanziarie.

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