Sentenza del 12/09/2017 n. 775 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Rimborsi - Onere della prova - Grava sul soggetto richiedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che l’onere della prova grava sul contribuente che domanda il rimborso. Il richiedente deve quindi dimostrare in modo concreto l’esistenza di tutti i presupposti sostanziali e formali che legittimano il rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. In mancanza di tale prova, il rimborso non può essere riconosciuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la spettanza del rimborso dell’IVA relativa a prestazioni di servizi connesse a un bene immobile situato nel territorio dello Stato. Il contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso, ma la questione centrale era individuare chi dovesse provare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina il rimborso dell’IVA e, secondo la sentenza, non esonera il contribuente dall’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti che fondano il diritto al rimborso.
Massime di principio
- Chi chiede un rimborso fiscale deve provare la sussistenza di tutti i presupposti del proprio diritto, non essendo sufficiente la mera presentazione della domanda.
- Nel caso di IVA relativa a servizi collegati a un immobile situato in Italia, il contribuente deve documentare sia l’effettività delle operazioni sia la loro riconducibilità ai presupposti normativi del rimborso.
- L’Amministrazione finanziaria non deve dimostrare l’insussistenza del diritto finché il richiedente non abbia fornito una prova adeguata dei presupposti costitutivi della pretesa.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare ed esibire fatture, contratti, documentazione dei pagamenti e ogni elemento utile a dimostrare natura, effettività e collegamento territoriale delle prestazioni.
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