Sentenza del 12/09/2017 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - impugnazione parziale - effetti - definitività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata impugnazione di alcuni rilievi determina la definitività dell'avviso di accertamento limitatamente a tali parti. È quindi censurabile la sentenza che, non rilevando l'omessa contestazione di quei rilievi, non abbia dichiarato la definitività parziale dell'atto impositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell'impugnazione parziale di un avviso di accertamento. Il contribuente non aveva contestato alcuni specifici rilievi contenuti nell'atto impositivo. La questione era stabilire se tali rilievi, non essendo stati impugnati, dovessero considerarsi definitivi e non più contestabili nel processo.
Massime di principio
- L'impugnazione di un avviso di accertamento deve individuare specificamente tutti i rilievi che si intendono contestare.
- Le parti dell'avviso non espressamente impugnate diventano definitive e non possono essere rimesse in discussione successivamente nel medesimo giudizio.
- Il giudice deve distinguere tra i rilievi contestati, ancora oggetto di giudizio, e quelli non contestati, ormai definitivi.
- L'impugnazione parziale non travolge automaticamente l'intero avviso: produce effetti solo sulle questioni effettivamente dedotte, salvo eventuali profili inscindibili.
- Per evitare la definitività di una parte dell'accertamento, il contribuente deve formulare censure specifiche e tempestive contro ciascun rilievo rilevante.
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