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Sentenza

Sentenza del 12/09/2017 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento

Avviso di accertamento - impugnazione parziale - effetti - definitività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata impugnazione di alcuni rilievi determina la definitività dell'avviso di accertamento limitatamente a tali parti. È quindi censurabile la sentenza che, non rilevando l'omessa contestazione di quei rilievi, non abbia dichiarato la definitività parziale dell'atto impositivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti dell'impugnazione parziale di un avviso di accertamento. Il contribuente non aveva contestato alcuni specifici rilievi contenuti nell'atto impositivo. La questione era stabilire se tali rilievi, non essendo stati impugnati, dovessero considerarsi definitivi e non più contestabili nel processo.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un avviso di accertamento deve individuare specificamente tutti i rilievi che si intendono contestare.
  • Le parti dell'avviso non espressamente impugnate diventano definitive e non possono essere rimesse in discussione successivamente nel medesimo giudizio.
  • Il giudice deve distinguere tra i rilievi contestati, ancora oggetto di giudizio, e quelli non contestati, ormai definitivi.
  • L'impugnazione parziale non travolge automaticamente l'intero avviso: produce effetti solo sulle questioni effettivamente dedotte, salvo eventuali profili inscindibili.
  • Per evitare la definitività di una parte dell'accertamento, il contribuente deve formulare censure specifiche e tempestive contro ciascun rilievo rilevante.

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