Sentenza del 12/09/2017 n. 774 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Irap - Attività agricole - Attività non autonomamente organizzate - Esclusione - Ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto provata l’assenza di un’autonoma organizzazione e ha riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dell’IRAP indebitamente versata. Il principio è coerente con le sentenze delle Sezioni Unite della Corte Suprema n. 12108 e n. 12111 del 2009.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettabilità all’IRAP dell’attività agricola esercitata da una piccola imprenditrice. L’attività di coltivatore diretto è esclusa dall’IRAP quando è svolta senza un’autonoma organizzazione, cioè senza una struttura organizzativa eccedente il lavoro personale del contribuente. Chi chiede il rimborso deve dimostrare l’assenza di tale organizzazione. Nel caso esaminato, la contribuente ha fornito la visura camerale, dalla quale risultava che l’attività era esercitata personalmente da lei, in qualità di piccola imprenditrice iscritta nell’apposita sezione e soggetta al regime speciale previsto per i produttori agricoli.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 (IRAP)
L’attività autonomamente organizzata costituisce presupposto dell’imposta.
L’IRAP non è dovuta quando l’attività è esercitata senza un’autonoma organizzazione, anche se si tratta di un’attività d’impresa o professionale.
Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972
Regime speciale per i produttori agricoli.
L’iscrizione e l’inquadramento nel regime speciale agricolo costituiscono elementi utili a dimostrare la natura dell’attività esercitata, ma la non debenza dell’IRAP dipende soprattutto dall’assenza di un’autonoma organizzazione.
Sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 12108 e n. 12111 del 2009
Il contribuente che richiede il rimborso dell’IRAP deve provare che l’attività è priva del requisito dell’autonoma organizzazione.
Massime di principio
- L’attività agricola o di piccolo imprenditore non è automaticamente esclusa dall’IRAP: l’esclusione opera solo se manca un’autonoma organizzazione.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire prove concrete dell’assenza di una struttura organizzativa autonoma, come visure, dati contabili e documentazione su dipendenti, collaboratori, beni strumentali e costi.
- L’esercizio personale dell’attività e l’iscrizione nella sezione dei piccoli imprenditori sono elementi favorevoli, ma devono essere valutati insieme alle concrete modalità di svolgimento dell’attività.
- La presenza di dipendenti, collaboratori non occasionali, beni strumentali rilevanti o una struttura organizzata può far ritenere sussistente il presupposto dell’IRAP.
- In situazioni analoghe, la decisione dipende dall’accertamento concreto dell’organizzazione dell’attività e non dalla sola qualifica formale di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
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