Ordinanza n. 98/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n. 1048 del 13 novembre 2025, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di un posto nell’area funzionari (profilo di biologo naturalista) Area C - posizione economica C1, CCNL comparto funzioni centrali; - di tutti gli atti ad essa presupposti o conseguenti, anche se di contenuto non conosciuto e di estremi ignoti e, segnatamente: 1) il bando di concorso del 15 marzo 2025, pubblicato il 19 marzo 2025; 2) la determinazione del Direttore dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n. 529 del 16 giugno 2025, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 3) l’elenco dei candidati ammessi con riserva; 4) l’avviso del giorno e dell’ora, i test e la graduatoria della prova scritta; 5) l’avviso e l’esito della prova pratica - attitudinale del 7 ottobre 2025; 6) la valutazione della prova pratico - attitudinale della ricorrente; 7) l’avviso della prova orale dell’11 novembre 2025; nonché per la declaratoria della nullità e comunque per l’annullamento del contratto di lavoro eventualmente stipulato tra l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il dott. Valerio Orazi; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Valerio Orazi in data 24 marzo 2026: - della determinazione del Direttore dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n. 1048 del 13 novembre 2025, di approvazione della graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato dell’area funzionari (profilo biologo/naturalista) - posizione economica C1 del CCNL comparto funzioni centrali, presso il servizio scientifico”, nei limiti dell’interesse azionato; - della scheda di valutazione della prova pratica - attitudinale della ricorrente; - del verbale della riunione della commissione esaminatrice n. 3 dell’11 novembre 2025 e dei relativi allegati, nei limiti dell’interesse azionato; - degli atti di approvazione e della pubblicazione degli esiti della prova pratica - attitudinale, dell’avviso, del prospetto e degli esiti dell’11 novembre 2025, nei limiti dell’interesse azionato; - dell’atto di ammissione della ricorrente alla prova orale e dell’avviso dell’11 novembre 2025 di convocazione alla prova orale; - della scheda di valutazione della prova orale della ricorrente; - della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente; - del verbale della riunione della commissione esaminatrice n. 4 del 12 novembre 2025 e dei relativi allegati, nei limiti dell’interesse azionato; - degli atti di approvazione e della pubblicazione degli esiti della prova orale nonché della valutazione dei titoli del 12 novembre 2025, nei limiti dell’interesse azionato; - di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico ovvero le è stato attribuito un punteggio superiore a quello spettantele; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giovanna Di Domenico in data 26 marzo 2026: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, previa sospensione della loro efficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per la copertura di un posto di biologo naturalista, nonché gli atti relativi alla valutazione della candidata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami, gli atti della procedura e le valutazioni delle prove e dei titoli, chiedendo anche la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'eventuale contratto stipulato con il vincitore. Il vincitore ha proposto ricorso incidentale contro i medesimi atti, nella parte in cui la candidata non sarebbe stata esclusa o avrebbe ricevuto punteggi superiori a quelli spettanti. Con motivi aggiunti, la candidata ha nuovamente impugnato gli atti chiedendone la sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti, né le contestazioni specifiche sulle valutazioni concorsuali.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha rigettato l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. La ragione decisiva è che, anche in caso di accoglimento della misura cautelare, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio immediato rispetto al bene della vita perseguito. La decisione è stata adottata impregiudicata ogni questione di rito e non definisce il merito delle impugnazioni né il ricorso incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; l'istanza è stata rigettata per l'assenza di utilità immediata derivante dalla misura richiesta.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere rigettata quando, anche nell'ipotesi di accoglimento, il ricorrente non potrebbe conseguire un vantaggio immediato rispetto al bene della vita perseguito, restando impregiudicata la decisione sulle questioni di rito e sul merito.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per carenza di utilità immediata della misura non comporta, di per sé, una decisione sul merito dell'impugnazione principale o incidentale.
- Nella fase cautelare, la natura degli interessi coinvolti può giustificare la compensazione delle spese tra le parti costituite.
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