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Sentenza

Sentenza n. 7143/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 2 novembre 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con bando del 16 maggio 2022, per la copertura di n. 1381 posti per allievo agente della Polizia di Stato;

Giustizia amministrativa202215838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, a seguito della dichiarazione del ricorrente, non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria del concorso per 1.381 posti di allievo agente della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 2 novembre 2022, recante l’approvazione della graduatoria del concorso indetto il 16 maggio 2022 per la copertura di 1.381 posti di allievo agente della Polizia di Stato. Il Ministero si è costituito contestando l’infondatezza del ricorso nel merito. Prima della decisione, con memoria del 31 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito determina, quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche con sentenza definitiva senza esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno una condizione necessaria per la decisione della domanda di annullamento.
  • La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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